Cassazione Penale, Sentenza n. 7492/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 16-novies d.l. n. 8/1991. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse valutato il passato criminale in modo esclusivamente retrospettivo, senza attribuire sufficiente rilievo alla positiva evoluzione della personalità, alla collaborazione prestata e alla condotta rieducativa attestata dagli atti e dalle produzioni difensive
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: pur riconoscendo l'esito positivo del percorso rieducativo e il valore della collaborazione, il Tribunale ha legittimamente richiesto un supplemento di osservazione per accertare l'effettività del ravvedimento, in considerazione del grave passato criminale e del remoto fine pena; ha inoltre dato rilievo al parere negativo della Direzione nazionale antimafia, che pur non essendo vincolante costituisce un imprescindibile punto di riferimento e la cui smentita richiede argomentazione peculiare. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82
Il requisito del ravvedimento per i collaboratori di giustizia non puo essere presumibile per effetto della sola collaborazione e dell'assenza di collegamenti persistenti con la criminalita organizzata; occorrono ulteriori elementi specifici che dimostrino, anche in termini di ragionevole probabilita, l'effettiva sussistenza del ravvedimento. Il parere della Direzione nazionale antimafia, se negativo, necessita di specifica e peculiare confutazione
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilita del ricorso
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilita di infliggere, per profili di colpa connessi a impugnazioni irrituali, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mera collaborazione con la giustizia non crea di per se una presunzione automatica di ravvedimento utile a ottenere benefici penitenziari; sono necessari elementi ulteriori e specifici che dimostrino il cambiamento
- La valutazione del giudice di sorveglianza deve ponderare sia il passato criminale sia la evoluzione rieducativa, e puo richiedere un periodo supplementare di osservazione soprattutto quando il fine pena e remoto
- Il principio di gradualita nell'attribuzione dei benefici penitenziari consente di procedere per step, riservando misure piu incisive solo dopo consolidamento di prove di emenda
- Il parere della Direzione nazionale antimafia, pur non vincolante, ha rilievo significativo: un suo contenuto negativo richiede una motivazione specifica e circostanziata per essere superato
- In cassazione il vizio di motivazione deve essere effettivo: decisioni adeguatamente motivate non sono revocabili con argomentazioni che replicano valutazioni di merito
- Impugnazioni manifestamente infondate o irrituali possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7273/2022 del 02/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →