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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40592/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione lascia ferma la condanna pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990, mentre il testo non consente di identificare il "altro" reato menzionato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 aprile 2025, che aveva confermato la sua condanna per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990 e altro reato non specificato nel testo. Il ricorso era fondato, in modo del tutto generico, sulla dedotta assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione rileva che il motivo non indica quali elementi di fatto o di diritto sarebbero stati trascurati dal giudice di merito e non spiega perché tali elementi avrebbero potuto condurre a una decisione diversa e favorevole all'imputata.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990

    È la norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; dalla decisione non emergono ulteriori precisazioni sulla condotta concreta.

  • Cassa delle ammende

    La ricorrente è stata condannata al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione deve essere specifico: non basta lamentare in termini astratti l'insufficienza o l'assenza di motivazione, ma occorre indicare puntualmente quali elementi decisivi sarebbero stati omessi o travisati dal giudice di merito.
  • La doglianza che si limiti a mere enunciazioni di principio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza spiegare la decisività degli elementi asseritamente trascurati, è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato del pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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