Cassazione Civile, Ordinanza n. 16762/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di recuperare somme versate a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2002, 2003 e 2006, ritenute indebitamente percepite. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta/rendita irripetibile; per l'anno 2006 la Corte d'appello aveva escluso l'efficacia interruttiva dell'atto di messa in mora, ritenendo non provata la spedizione della ricevuta informativa (CAD). L'INPS ha proposto ricorso per cassazione limitatamente all'indebito del 2006, denunciando violazione dell'art. 1355 c.c. in relazione all'art. 2943, comma 4, c.c., all'art. 8, commi 2 e 4, L. n. 890/1982 e al principio espresso da Cass. Sez. Un. n. 10012/2021, sostenendo che la prescrizione era stata validamente interrotta mediante raccomandata postale restituita per compiuta giacenza e che non era necessaria la dimostrazione della CAD ai fini dell'interruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS limitatamente alla questione relativa all'anno 2006, cassando in parte qua la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame in fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la giurisprudenza richiamata afferma che la raccomandata postale, quale mezzo ordinario di trasmissione degli atti stragiudiziali, è idonea a fondare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario e quindi a produrre effetto interruttivo della prescrizione, salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di averne conoscenza.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma; il motivo è accolto perché la notifica a mezzo raccomandata postale è idonea all'interruzione della prescrizione secondo i principi giurisprudenziali richiamati.
L'atto stragiudiziale di costituzione in mora, se diretto al legittimo destinatario, è idoneo a interrompere la prescrizione senza che siano necessarie particolari modalità di trasmissione.
art. 8, commi 2 e 4, L. n. 890/1982
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte afferma la rilevanza dell'uso della raccomandata postale come strumento ordinario per gli atti stragiudiziali, ai fini dell'interruzione prescrizionale.
La produzione della raccomandata o del telegramma, anche senza avviso di ricevimento, fa sorgere la presunzione di conoscenza dell'atto al destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di acquisirne conoscenza.
Massime di principio
- Per l'interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale non sono richieste forme speciali di notificazione: è sufficiente che l'atto sia diretto al legittimo destinatario e sia provata la spedizione con mezzo idoneo, come la raccomandata postale.
- La prova della spedizione di una raccomandata o di un telegramma, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, integra prova certa della spedizione e fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario ex art. 1335 c.c.
- Spetta al destinatario che contesti l'effetto interruttivo dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza dell'atto, ovvero che vi siano state irregolarità nel procedimento di recapito.
- Quando la sentenza di merito esclude l'efficacia interruttiva di un atto di costituzione in mora per ragioni non conformi ai principi consolidati sulla raccomandata postale, la decisione deve essere cassata con rinvio per nuovo accertamento in fatto.
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