Cassazione Civile, Ordinanza n. 05030/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto prescritti, in un caso relativo a tributi erariali iscritti a ruolo e richiesti con cartelle notificate nel 2007 e successiva intimazione di pagamento del 14 marzo 2016, i crediti oggetto della pretesa. Con unico motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che per i tributi erariali dovesse applicarsi il termine ordinario decennale e non quello quinquennale. Il contribuente ha resistito, eccependo almeno la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi risultanti dagli estratti di ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo in parte. Ha affermato che, per la sorte capitale dei tributi erariali, il termine di prescrizione è decennale ex art. 2946 c.c. in mancanza di una disposizione speciale e che, nel caso concreto, tra la notifica delle cartelle del 2007 e l'intimazione del 2016 la prescrizione non era maturata. Tuttavia ha accolto l'eccezione del contribuente relativamente a sanzioni e interessi, per i quali ha ribadito il termine quinquennale. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla sorte capitale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
per i crediti per tributi erariali, in assenza di specifiche disposizioni, la sorte capitale si prescrive in dieci anni; tale termine ordinario vale anche quando il provvedimento amministrativo di accertamento sia divenuto definitivo, se non vi è un accertamento giurisdizionale definitivo.
il termine decennale dell'actio iudicati si applica solo quando il credito sia stato definitivamente accertato con pronuncia giurisdizionale; in tal caso il termine decennale opera sia per la sorte capitale sia per interessi e sanzioni.
Cass. n. 23397/2016
richiamata dalla Corte d'appello, è interpretata come principio che limita l'applicazione dell'art. 2953 c.c. ai soli casi di accertamento giurisdizionale definitivo, senza imporre in generale la prescrizione quinquennale per i tributi erariali.
Cass. n. 8297/2020
richiamata a sostegno del principio per cui interessi e sanzioni, nei casi ordinari, si prescrivono in cinque anni.
Massime di principio
- Per i crediti da tributi erariali, la sorte capitale si prescrive ordinariamente in dieci anni ex art. 2946 c.c., salvo che una norma speciale preveda un termine diverso.
- Il solo carattere definitivo dell'atto amministrativo di accertamento non trasforma il credito tributario in un credito soggetto all'actio iudicati; il termine decennale dell'art. 2953 c.c. opera soltanto in presenza di un accertamento giurisdizionale definitivo.
- Interessi e sanzioni relativi a tributi erariali, in assenza di accertamento giurisdizionale definitivo, seguono il termine prescrizionale quinquennale.
- Quando il credito tributario sia stato definitivamente accertato con provvedimento giurisdizionale, il termine prescrizionale diventa decennale per tutte le componenti del credito, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Come è indicizzato
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