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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 4407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. (---) del 10.6.2010 con cui Latina Ambiente chiedeva Euro 29.305,69 a titolo di TIA, addizionali e sanzioni per gli anni 2006-2009. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, difetto di motivazione dell'atto, l'inapplicabilità della tariffa all'attività agricola svolta dal Consorzio e l'illegittimità della Delibera Comunale 30 maggio 2006, n. 44 che avrebbe istituito la TIA nel Comune di Latina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Latina Ambiente S.p.A. (ossia ha confermato la sentenza di accoglimento del ricorso del Consorzio resa dalla Commissione Tributaria Regionale). La Corte ha ritenuto illegittima la Delibera comunale n. 44/2006 che istituiva la TIA 1 in data 30 maggio 2006, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (29 aprile 2006) la previgente TIA (istituita dal D.Lgs. 22/1997) era stata soppressa e non potevano più essere adottati nuovi provvedimenti che istituivano la TIA 1; fino all'emanazione dei regolamenti attuativi del Codice dell'Ambiente potevano continuare ad applicarsi soltanto le discipline regolamentari già vigenti, non la nuova istituzione della TIA. Il ricorso incidentale condizionato del Consorzio è stato dichiarato assorbito. Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    "La tariffa di igiene ambientale (cd. TIA 1)" e disposizioni sul regime transitorio per la sostituzione della TARSU

    Istituiva la TIA 1 e prevedeva un regime transitorio da attuare con regolamento; tale disciplina è stata poi soppressa dal successivo Codice dell'Ambiente

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11

    "Metodo normalizzato" e disciplina della fase transitoria per il raggiungimento della copertura dei costi

    Stabiliva la durata e le modalità del regime transitorio per l'applicazione della TIA 1; secondo la Corte il regime transitorio non poteva sopravvivere alla soppressione della TIA 1 operata dal D.Lgs. 152/2006, salvo l'applicazione delle discipline regolamentari già vigenti

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), art. 238, commi 1 e 11

    "La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa..."; "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la TIA 1 è stata soppressa dall'entrata in vigore del Codice e che, in assenza dei regolamenti attuativi, i Comuni potevano solo continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti, non potevano invece introdurre ex novo la TIA 1 con delibere successive alla soppressione

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU)

    Normativa preesistente (TARSU) la cui disciplina regolamentare poteva continuare ad applicarsi, ma la TIA 1 non poteva essere reintrodotta dopo la soppressione sancita dal Codice dell'Ambiente

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 184, lett. a)

    Richiamata dalla resistente come norma 'cristallizzante' del regime 2006; la Corte ritiene però prevalente l'effetto soppressivo del Codice e non riconosce che la Finanziaria possa consentire l'adozione di nuove delibere istitutive di TIA 1 dopo la soppressione

  • D.L. 29 dicembre 2008, n. 208

    Citato dalla resistente per sostenere la possibilità di adottare la TIA in mancanza di regolamenti attuativi; la Corte non ritiene decisiva tale richiamo rispetto all'effetto soppressivo del D.Lgs. 152/2006

  • Giurisprudenza di riferimento (es. Cass. 13 luglio 2017 n. 17271; Cass. 1 ottobre 2018 n. 23820; Cass. 4 dicembre 2018 n. 31286; Cass. 28 marzo 2019 n. 8650)

    La Corte si allinea alla linea giurisprudenziale consolidata che considera illegittime le delibere comunali che, dopo il 29.4.2006, hanno introdotto la TIA 1 ex novo; in assenza di regolamenti attuativi si poteva solo continuare ad applicare la disciplina regolamentare preesistente

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (29.4.2006) la TIA istituita dal D.Lgs. 22/1997 è da considerarsi soppressa: i Comuni non potevano legittimamente adottare nuove delibere istitutive della TIA 1 successivamente a tale data.
  • In assenza dei regolamenti attuativi del Codice dell'Ambiente, i Comuni possono continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti alla data di entrata in vigore del Codice, ma non ad introdurre con nuove delibere un sistema tariffario ormai abrogato.
  • Quando si verifica contrasto interpretativo tra norme soppressive e norme transitorie/regolamentari, prevale l'effetto soppressivo del Codice salvo chiara volontà normativa di ultrattività; va quindi verificata la sequenza temporale delle norme e dei provvedimenti comunali.
  • Le eccezioni riferite alla natura dell'attività (es. agricola) e a profili procedurali o di detrazione della tariffa devono essere valutate nel merito, ma la questione preliminare della legittimità dell'atto istitutivo della tariffa può determinare l'assorbimento di tali deduzioni.
  • In contenziosi su tributi locali relativi a periodi di transizione normativa, la giurisprudenza consolidata sul tema può incidere sull'esito e sulla compensazione delle spese: se la materia è ormai pacificata, le spese possono essere compensate.

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