Cassazione Penale, Sentenza n. 22978/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Rocca ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo: 1) violazione dell'art. 441 comma 5 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'abbreviato avrebbe ecceduto nei poteri istruttori esercitati d'ufficio (escussione del curatore fallimentare) ledendo il diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e travisamento delle prove circa l'esistenza e l'entità delle somme distratte, lamentando che non si è tenuto conto della scarsa preparazione contabile della ricorrente e delle prove contrarie fornite dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio relativo all'esercizio del potere istruttorio in sede di abbreviato, richiamando l'ampia discrezionalità del giudice ai sensi dell'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. e la necessità che l'integrazione probatoria sia funzionale alla definizione del giudizio, senza esplorare percorsi probatori estranei allo stato degli atti. Sul secondo motivo ha rilevato la genericità del gravame, con la richiesta di una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; ha confermato che dalla mancata giustificazione della destinazione di beni o ricavi privati consegue la prova della distrazione a carico dell'amministratore. Perciò il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 441 comma 5 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice che celebra il giudizio abbreviato un ampio potere istruttorio esercitabile d'ufficio, limitato alla necessità degli elementi probatori utili alla decisione e al divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti; l'esercizio di tale potere è valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità se non per eccesso manifesto.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito di esame in Cassazione ai motivi dedotti nei termini e nei limiti previsti; richiamato per delimitare i motivi esaminabili.
art. 216 ultimo comma Legge fallimentare
Richiamato in relazione alla durata delle pene accessorie comminate in sede di condanna (riferimento alle misure accessorie nella disciplina fallimentare).
La relazione ex art. 33 LF del curatore, contenuta nel fascicolo, è stata utilizzata come elemento su cui fondare l'escussione e l'integrazione istruttoria: indica il contenuto informativo che legittima indagini sul patrimonio e sulle movimentazioni societarie.
art. 87 legge fallimentare ("I. fall.")
Richiama l'obbligo di verità del fallito e la possibilità di desumere l'altrimenti mancata dimostrazione della destinazione dei beni dall'omessa giustificazione dell'amministratore; giustifica una apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per motivi di inammissibilità del ricorso; applicata per l'importo di euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato il giudice dispone di un esteso potere istruttorio d'ufficio (art. 441 comma 5 c.p.p.), purché l'attività integrativa sia funzionale alla decisione e non esplori percorsi probatori estranei allo stato degli atti.
- L'esercizio discrezionale del potere istruttorio in abbreviato è difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo che ricorra un eccesso manifesto o violazione di legge.
- Nelle azioni di bancarotta la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata giustificazione da parte dell'amministratore della destinazione di beni o ricavi non rinvenuti nel patrimonio: ciò può comportare un'inversione di fatto dell'onere probatorio a carico dell'amministratore.
- Motivi generici che richiedono una rivalutazione di merito o una diversa lettura delle risultanze contabili sono inammissibili in sede di legittimità; la Cassazione non è sede di riscontro fattuale.
- La presentazione di argomentazioni insufficientemente specifiche o la mancata confutazione delle principali argomentazioni della sentenza impugnata comportano l'inammissibilità del ricorso e possono attirare condanne per spese e somme alla Cassa delle Ammende.
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