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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07636/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo, con cui l'imputato censurava la sentenza della Corte di appello per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era generica e manifestamente infondata, perché la decisione di merito aveva già motivato in modo congruo sul diniego delle attenuanti valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato e la ritenuta recidiva, in assenza di elementi positivi di valutazione. Mancando un effettivo confronto con le argomentazioni del giudice di merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Dalla sentenza non emergono altri dati sulla fattispecie sostanziale oggetto del giudizio di merito, se non che in appello era stata confermata una decisione sfavorevole all'imputato e che il tema devoluto riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle attenuanti generiche e il rilievo della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende

    In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una critica generica della motivazione di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi precedenti penali significativi, la recidiva e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento più favorevole.
  • Le valutazioni del giudice di merito, se congruamente e logicamente motivate, non sono sindacabili in cassazione mediante censure meramente assertive o apodittiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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