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Ordinanza

Ordinanza n. 409/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti proposta dalla Immobiliare 65 SRLS; e per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti richiesto dall'impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rigettato la relativa istanza di accesso agli atti, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia del diniego e, nel merito, la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta. Il testo dell'ordinanza non specifica le ragioni poste a fondamento dell'istanza di accesso né i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a., poiché la trattazione del ricorso per l'accesso era già fissata alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 e non risultava un pregiudizio di gravità e irreparabilità tale da giustificare la misura interinale. La decisione non definisce il merito della domanda di accesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il ricorso è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 per la trattazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un periculum in mora connotato da gravità e irreparabilità; tale presupposto è stato escluso in ragione della prossima trattazione del ricorso per l'accesso.

Massime di principio

  • La domanda cautelare proposta nel giudizio sull'accesso deve essere respinta quando la prossima fissazione della camera di consiglio di merito esclude, in concreto, un pregiudizio di gravità e irreparabilità.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare nel giudizio sull'accesso non definisce la domanda principale relativa alla sussistenza del diritto di accesso, che resta soggetta alla successiva trattazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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