Cassazione Civile, Ordinanza n. 35308/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
Gli avvocati che avevano assistito la parte nel giudizio di merito e in cassazione hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente sentenza della Corte di cassazione, nella parte in cui, dopo aver condannato l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, non aveva disposto la distrazione di tali spese in favore dei difensori antistatari per i rispettivi gradi di giudizio. La questione affrontata riguarda quindi l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e la possibilità di correggere tale omissione con il rimedio della correzione di errore materiale. Nel provvedimento si richiama la giurisprudenza secondo cui il difensore antistatario è legittimato a proporre in proprio l'istanza di correzione, nonché il principio delle Sezioni Unite secondo cui la domanda di distrazione non comporta rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, essendo i due istituti autonomi e operanti su piani diversi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza precedente, precisando che la condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario deve intendersi accompagnata dalla distrazione delle spese in favore dell'Avv. F. Ricciardi per il giudizio di merito e dell'Avv. Alessandro Ferrara per il giudizio di legittimità. È stata inoltre ordinata l'annotazione dell'ordinanza in calce alla sentenza corretta.
Norme richiamate
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
La revoca del patrocinio a spese dello Stato è ammessa soltanto nelle tre ipotesi tipizzate dalla disposizione; la norma non è applicabile analogicamente.
Il testo è richiamato per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della sua eventuale revoca.
sentenza Sezioni Unite n. 16037/2010
È richiamata per affermare l'esperibilità della correzione di errore materiale quando sia stata omessa la pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario.
sentenza Sezioni Unite n. 83 del 26.3.2021
È richiamata per chiarire che la richiesta di distrazione delle spese non integra rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e che solo il titolare del beneficio può rinunciarvi.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere emendata mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- Il difensore antistatario è legittimato a proporre in proprio l'istanza di correzione quando il dispositivo abbia omesso la distrazione delle spese.
- La domanda di distrazione delle spese e il patrocinio a spese dello Stato sono istituti autonomi: la prima attribuisce al difensore un diritto proprio, mentre il secondo tutela il diritto della parte non abbiente alla difesa; perciò la richiesta di distrazione non comporta rinuncia implicita al beneficio.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa per analogia.
Come è indicizzato
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