Cassazione Penale, Sentenza n. 1152/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la sua richiesta di modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, chiedendo di trasferirli dall'abitazione a Verona (dove vive con la madre) all'abitazione familiare a Palermo. Il ricorrente ha dedotto: assenza di violazioni delle prescrizioni durante quasi due anni di domiciliari, buona condotta processuale, il tempo trascorso e la presunta disarticolazione del sodalizio criminale, nonché gravi problemi di salute che avrebbero reso necessaria la modifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo di impugnazione chiedeva una rielaborazione della vicenda cautelare e valutazioni di merito (prognosi di reiterazione, disarticolazione del sodalizio, peso del tempo trascorso, compatibilità sanitaria) che esulano dal sindacato di legittimità. Il Collegio ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che ha mantenuto gli arresti domiciliari in luogo lontano da Palermo per esigenze di special-prevenzione, considerata la condanna di primo grado per associazione a delinquere e reati gravi. La Corte ha altresì ritenuto non decisive, ai fini della scelta del luogo, le condizioni di salute del ricorrente e ha richiamato la possibilità di ottenere autorizzazioni per cure tramite gli strumenti previsti (art. 284, comma 3, c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata come strumento procedurale per ottenere autorizzazioni a cure o spostamenti necessari durante l'esecuzione degli arresti domiciliari; la Corte osserva che le esigenze sanitarie possono essere gestite tramite le autorizzazioni ordinarie e non giustificano di per sé la modifica del luogo di esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23/6/2017, n.103)
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile; la Corte l'ha applicata equitativamente, determinando la somma di Euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sent. 13/6/2000 n.186 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata quale principio di riferimento per la determinazione dell'ammontare della sanzione equitativa in relazione alla condotta colposa del ricorrente nel determinare l'inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina questioni di merito e di fatto proprie del giudizio di merito o cautelare: i ricorsi che chiedono una nuova valutazione della prognosi di reiterazione o della disarticolazione di un sodalizio sono, di norma, inammissibili.
- Le istanze dirette esclusivamente a modificare il luogo di esecuzione di una misura (senza chiedere la revoca o sostituzione della misura) sono valutate in funzione delle esigenze di special-prevenzione e del pericolo di reiterazione, con particolare attenzione al collegamento territoriale con i fatti contestati.
- Le condizioni di salute dell'imputato possono giustificare interventi sul regime detentivo solo se dimostrano l'impossibilità di ottenere le cure necessarie nel luogo in cui la misura è eseguita o un'incompatibilità oggettiva con la misura stessa; la mera peggiorata condizione di salute non è automaticamente risolutiva.
- La condotta irreprensibile durante gli arresti domiciliari e il tempo trascorso sono elementi valutabili ma non necessariamente prevalgono sui concreti fattori di rischio (es. connessioni territoriali con il luogo dei reati).
- Prima di proporre ricorso per cassazione è importante delimitare correttamente il motivo: se si mira a censurare la valutazione di merito è più appropriato il reclamo nei gradi competenti oppure l'istanza nel procedimento cautelare, con prove specifiche sull'eliminazione delle esigenze cautelari.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o che travalicano il sindacato di legittimità possono comportare condanne al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni analoghe.
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