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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12989/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte di appello avesse errato nella valutazione del materiale probatorio. Con un ulteriore profilo si contestava il diniego dell'attenuante speciale prevista per la ricettazione di particolare tenuità, assumendo che la condotta non presentasse un apprezzabile allarme sociale e che dovesse essere riconosciuto il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sull'elemento soggettivo mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze di fatto, attività preclusa al giudice di legittimità, e ha giudicato congrua e immune da vizi la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato la mancata spiegazione da parte dell'imputato circa la detenzione del bene e il suo allontanamento frettoloso al momento del controllo. È stato inoltre ritenuto correttamente motivato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., in ragione dell'apprezzabile allarme sociale della condotta e dei numerosi precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'attenuante speciale può essere negata quando la condotta presenti un apprezzabile allarme sociale e quando la personalità dell'imputato, desunta anche da precedenti specifici, osti al riconoscimento del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito denunciare come vizio di motivazione una censura che, in sostanza, miri a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità degli indizi già scrutinati dai giudici di merito.
  • Ai fini della ricettazione, la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere desunta da indici fattuali sintomatici, quali la mancata fornitura di spiegazioni plausibili sulla provenienza o detenzione del bene e la condotta tenuta dall'agente al momento del controllo.
  • Il diniego dell'attenuante speciale prevista per la ricettazione di particolare tenuità è legittimo quando la condotta non sia marginale sotto il profilo dell'offensività e presenti un apprezzabile allarme sociale, specie se l'imputato risulti gravato da precedenti specifici.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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