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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07337/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il riferimento al 1 dicembre 2014 contenuto nella sentenza n. 21344/2024 debba intendersi come 1 gennaio 2014. Ha quindi ordinato la cancellazione del dato errato e l'annotazione in cancelleria. Non vi è stata una decisione sul merito della controversia originaria, ma solo la rettifica formale della precedente pronuncia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

La pronuncia riguarda non una controversia di merito autonoma, ma un procedimento di correzione di errore materiale riferito alla precedente sentenza n. 21344/2024 della Corte di cassazione. L'associazione ricorrente ha chiesto la rettifica di un passo del dispositivo/motivazione in cui, a proposito del divieto di anatocismo nei contratti bancari, era stata indicata la data del 1 dicembre 2014. Dalla lettura coordinata della precedente decisione emergeva infatti che la Corte aveva accolto senza limitazioni il motivo di ricorso volto a far valere l'immediata applicabilità del divieto dal 1 gennaio 2014, in forza dell'art. 1, comma 629, l. n. 147/2013 e in mancanza di disciplina transitoria. Il ricorso per correzione mirava quindi a eliminare il refuso e a rendere coerente il testo della sentenza con la ratio già espressa.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, t.u.b.

    La norma, come sostituita dalla l. n. 147/2013, è stata letta nel senso di vietare l'applicazione dell'anatocismo nei contratti bancari a decorrere dal 1 gennaio 2014, con efficacia immediata e indipendente dall'adozione della delibera CICR sulle modalità applicative.

  • art. 1, comma 628, l. n. 147/2013

    È la disposizione che ha sostituito l'art. 120, comma 2, t.u.b. e che, secondo la Corte, fonda il divieto immediato di anatocismo dal 1 gennaio 2014.

  • art. 1, comma 629, l. n. 147/2013

    È richiamato come base del principio di immediata applicazione del divieto in assenza di disciplina transitoria.

Massime di principio

  • Quando il testo di una sentenza contiene un refuso manifesto e la soluzione adottata dalla Corte risulta inequivocamente incompatibile con quel dato testuale, è ammissibile la correzione dell'errore materiale.
  • In materia di contratti bancari, il divieto di anatocismo introdotto dalla riforma del 2013 opera dal 1 gennaio 2014 e non può essere condizionato all'emanazione successiva della delibera CICR, se la norma non prevede una disciplina transitoria diversa.
  • Nell'interpretazione di una pronuncia già depositata, il significato corretto del passaggio contestato va ricostruito alla luce dell'intero iter argomentativo della decisione, privilegiando la coerenza interna tra motivazione e dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieAnatocismoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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