Cassazione Penale, Sentenza n. 38253/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per peculato sostenendo: 1) vizio di motivazione, in quanto la condanna si sarebbe fondata su un messaggio dal contenuto neutro la cui interpretazione sarebbe errata e non supportata dalle dichiarazioni testimoniali ritenute inutilizzabili e dai riscontri sul tracciamento delle banconote; 2) violazione di legge rispetto all'art. 314 cod. pen., contestando la qualificazione del fatto come peculato poiché la somma di €1455 sarebbe stata ritrovata nell'ammontare originario (seppure con banconote di diverso taglio non trascritte nei numeri di serie) e trovandosi nella cassaforte della Stazione i cui accessi erano comuni, così prospettando che il fatto potesse essere abuso d'ufficio (abrogato) o rientrare nell'art. 314-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che dagli atti risultava documentalmente il sequestro di banconote per €1455 con indicazione dei tagli, la consegna a Novello per il versamento al FUG e la mancata esibizione della ricevuta di versamento. Le testimonianze di Spaccarotella e Russo sono state ritenute credibili e riscontrate; l'sms inviato da Novello ("io sono un problema, io risolvo i problemi") è stato valutato come indice di assunzione di responsabilità per l'ammanco. Il rinvenimento successivo della somma nella cassaforte con banconote di taglio diverso è stato interpretato come sostituzione delle banconote, sufficiente a escludere la semplice illazione. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come peculato, escludendo l'applicabilità della figura del peculato d'uso (non configurabile per il denaro) e dell'art. 314-bis (mancanza di destinazione a finalità pubbliche). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il possesso qualificato per ragioni di ufficio o di servizio può derivare non solo dalla competenza funzionale specifica ma anche da prassi e consuetudini dell'ufficio che consentono la disponibilità materiale del bene; applicata per la sottrazione di denaro sequestrato affidato per il versamento al FUG.
art. 314-bis cod. pen. (indebita destinazione di denaro o cose mobili)
La norma, introdotta dal d.l. 4 luglio 2024 n. 92 conv. dalla legge 8 agosto 2024 n. 112, punisce le condotte derivanti da abusi depenalizzati consistenti nella destinazione del denaro posseduto per ragioni di servizio a finalità rispondenti ad interessi pubblici; nel caso la Corte ha escluso l'applicazione per mancanza di documentazione che dimostri una destinazione a interessi pubblici.
d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (conv. con legge 8 agosto 2024, n. 112)
Richiamato come fonte della disposizione che ha introdotto l'art. 314-bis; la Corte interpreta restrittivamente l'ambito di applicazione dell'art. 314-bis richiedendo che la destinazione del denaro sia effettivamente funzionale a interessi pubblici concreti.
Massime di principio
- Il possesso "qualificato" di beni per ragioni di ufficio si valuta anche in base a prassi e consuetudini dell'ufficio: non occorre che la disponibilità sia esclusiva o formalmente disciplinata.
- La sottrazione o la sostituzione di denaro sequestrato affidato per ragioni di servizio integra il peculato anche se la somma ritrovata corrisponde nell'ammontare complessivo, quando vi siano elementi che dimostrino la sostituzione delle banconote o l'omessa consegna destinata.
- Comportamenti evasivi, mancata rendicontazione e messaggi che ammettono responsabilità possono costituire elementi indiziari idonei a sorreggere la condanna se inseriti in un quadro probatorio coerente e riscontrato.
- Il peculato d'uso non si applica al denaro; la restituzione successiva non elimina la rilevanza penale della condotta di sottrazione.
- L'art. 314-bis richiede che la destinazione dei beni sia riconducibile a finalità pubbliche obiettive: la semplice disponibilità del denaro per ragioni di servizio non basta a far rientrare la condotta in tale fattispecie.
- La disponibilità materiale di una cassaforte o la presenza di una chiave accessibile ad altri non esclude automaticamente la responsabilità dell'incaricato quando dagli atti emerga che l'affidamento e la gestione erano funzione del suo ufficio.
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