Ordinanza n. 267/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo sulla prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense, unitamente agli atti relativi ai criteri di valutazione e alla comunicazione di mancato superamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il verbale con cui la sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione forense ha valutato negativamente il suo elaborato scritto, il verbale con cui la commissione presso la Corte d'appello ha recepito i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale e la comunicazione del mancato superamento della prova. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso; la decisione cautelare si concentra sul difetto, allo stato del sommario esame, del fumus boni iuris, avuto riguardo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione e all'orientamento giurisprudenziale sull'onere di motivazione dei giudizi di correzione delle prove scritte.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, non emergesse il fumus boni iuris della pretesa. La valutazione è stata motivata richiamando i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici e l'orientamento giurisprudenziale largamente condiviso secondo cui il giudizio espresso nella correzione delle prove scritte è soggetto a un determinato regime di motivazione. Non è stata quindi sospesa l'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; è stata respinta per l'assenza, allo stato del sommario esame, del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un giudizio negativo formulato da una commissione esaminatrice presuppone che emerga, già a un esame sommario, un apprezzabile fumus boni iuris della pretesa dedotta.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici incontra limiti propri della discrezionalità tecnica e non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'organo tecnico in assenza di manifeste illegittimità.
- L'onere di motivazione dei giudizi di correzione delle prove scritte deve essere valutato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale applicabile alla specifica procedura selettiva; la mera contestazione del giudizio negativo non comporta, di per sé, la sospensione cautelare.
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