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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39571/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva in cui la creditrice aveva promosso pignoramenti presso terzi e, in precedenza, anche un'espropriazione immobiliare, in relazione a un credito risultante da titolo giudiziale. Il debitore, insieme ad altro coobbligato, ha proposto opposizione deducendo che nell'atto di pignoramento presso terzi non fosse stato indicato esattamente il credito azionato, anche perché non erano stati scomputati importi già recuperati in precedenti aste e non era stato considerato il valore degli immobili già pignorati e assegnati. Il Tribunale ha riqualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, ha ritenuto legittimo il cumulo dei mezzi espropriativi e ha considerato sufficiente l'indicazione del credito come risultante dal titolo, da rettificarsi poi in sede distributiva; ha però accolto l'opposizione solo nei limiti della rideterminazione in diminuzione del credito spettante. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 492 e 543 c.p.c., sostenendo che l'errata specificazione del credito nell'ingiunzione pignoratizia comportasse la nullità del pignoramento; 2) violazione dell'art. 483 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto legittimo il cumulo dei mezzi espropriativi senza considerare gli importi già riscossi in esecuzioni forzate precedenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile, ma ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona in diversa composizione. La cassazione è stata disposta non per esame dei motivi nel merito, bensì per un vizio processuale: nel giudizio di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi era necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, che non risultavano parte del giudizio di merito. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

    La Corte decide in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 617 c.p.c.

    il giudice "a quo" ... ha qualificato l'opposizione ... espressamente ai sensi dell'art. 617, cod. proc. civ.

    La qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ha reso il ricorso ammissibile e delimitato il tipo di controllo richiesto.

  • art. 492 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 492 e 543, cod. proc. civ.

    Norma invocata per sostenere che il pignoramento sarebbe nullo per inesatta indicazione del credito.

  • art. 543 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 492 e 543, cod. proc. civ.

    Norma invocata in relazione ai requisiti formali del pignoramento presso terzi e alla correttezza dell'indicazione del credito.

  • art. 483 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 483, cod. proc. civ.

    Norma invocata per contestare il cumulo dei mezzi espropriativi in presenza di precedenti recuperi coattivi.

Massime di principio

  • Nell'espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato; la mancata partecipazione di uno dei terzi pignorati determina la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio.
  • Quando il vizio dedotto riguarda la regolarità formale dell'atto di pignoramento e non l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
  • La decisione nel merito delle questioni relative alla correttezza del credito azionato resta preclusa se il processo di opposizione è affetto da un vizio di contraddittorio necessario non sanato nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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