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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 5726 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Accertamento - Garanzie endoprocedimentali del contraddittorio - Rispetto del termine di 60 giorni ex art.12 - comma 7 - L. n.212/2000 - Verifiche cd. a tavolino.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 anche alle verifiche cosiddette "a tavolino", svolte presso gli uffici dell'Amministrazione sulla base di informazioni e documenti acquisiti da altre amministrazioni, da terzi o dal contribuente. Il Collegio distingue tra violazione del contraddittorio sull'acquisizione dei fatti, che può comportare l'annullamento dell'atto quando abbia determinato un quadro istruttorio incompleto, e violazione del contraddittorio sulla qualificazione o interpretazione dei fatti, che non determina automaticamente l'annullamento, ma richiede la dimostrazione dell'infondatezza dell'accertamento.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto errato annullare l'accertamento senza esaminare nel merito la natura e la consistenza delle contestazioni del contribuente. Pur riconoscendo in astratto la rilevanza generale del contraddittorio, ha escluso che la sua violazione comporti sempre e automaticamente l'annullamento dell'atto, soprattutto quando riguarda la qualificazione o l'interpretazione di fatti già acquisiti. La controversia è stata quindi ricondotta alla seconda fattispecie e l'annullamento automatico disposto dai giudici di primo grado è stato ritenuto erroneo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    divieto di emanare l'avviso di accertamento prima della scadenza di 60 giorni dal rilascio di copia del verbale

    La norma tutela il contraddittorio successivo alle attività di verifica e consente al contribuente di formulare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'atto. La sua applicabilità alle verifiche a tavolino è indicata come questione controversa, mentre la violazione non comporta sempre l'annullamento automatico: occorre distinguere se abbia inciso sull'acquisizione dei fatti oppure soltanto sulla loro qualificazione giuridica o interpretazione.

Massime di principio

  • La violazione del contraddittorio non produce necessariamente l'annullamento automatico dell'avviso di accertamento.
  • Se il contraddittorio omesso riguarda l'acquisizione di fatti o documenti rilevanti e ha lasciato incompleto il quadro istruttorio, l'atto può essere annullato, purché il contribuente deduca concretamente tale incompletezza.
  • Se il contraddittorio riguarda soltanto la qualificazione giuridica o l'interpretazione di fatti già acquisiti, il contribuente deve dimostrare anche l'infondatezza sostanziale dell'accertamento.
  • La mera violazione formale del termine di 60 giorni non è sufficiente, da sola, a ottenere l'annullamento quando non sia dimostrato un pregiudizio concreto o l'erroneità dell'accertamento.
  • Nelle verifiche a tavolino occorre verificare con attenzione sia l'ambito applicativo dell'art. 12, comma 7, sia l'effettiva incidenza dell'omesso contraddittorio sul contenuto dell'atto.

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