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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08652/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per guida in stato di ebbrezza con aggravante per aver causato un incidente stradale, ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Venezia limitatamente al trattamento della sanzione amministrativa accessoria. Il ricorso deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge, sostenendo che, a seguito del giudizio di bilanciamento che aveva posto le circostanze attenuanti generiche in equivalenza all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la revoca della patente avrebbe dovuto essere sostituita dalla sospensione della patente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità, richiamando il principio secondo cui, in materia di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente prevista per l'ipotesi aggravata di incidente stradale resta obbligatoria anche quando il giudizio di bilanciamento abbia riconosciuto equivalenza o prevalenza alle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente, l'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente prevista per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale ha natura obbligatoria.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'incidente stradale non elimina i profili di particolare allarme sociale che giustificano la revoca della patente.
  • Quando il motivo di ricorso contesta la mancata sostituzione della revoca con la sospensione della patente, a fronte di una revoca legalmente obbligatoria, il motivo è non deducibile in cassazione e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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