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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32811/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha chiesto il recupero dei contributi percentuali alla gestione separata riferiti all'anno 2005, sostenendo che la prescrizione del credito fosse decorso successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (eventualmente fino al 31/10/2006 per la trasmissione telematica) o, in alternativa, che l'atto di pagamento/diffida del 23/06/2011 avesse interrotto la prescrizione. La Corte territoriale aveva ritenuto il credito prescritto alla data della diffida; la Cassazione ha esaminato se il dies a quo della prescrizione sia la scadenza del pagamento della prima rata (20/06/2006) o altra data collegata alla dichiarazione dei redditi e se la dichiarazione stessa o la diffida possano interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che, per i contributi percentuali della gestione separata, pur essendo il fatto costitutivo l'effettiva produzione del reddito, la prescrizione decorre dal momento in cui i contributi sono esigibili, cioè dalla scadenza dei termini di pagamento. Per l'anno 2005 la prima rata era dovuta entro il 20/06/2006; da tale data ha iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, perciò alla diffida del 23/06/2011 il credito era già prescritto. La facoltà di versare in data differente con interessi corrispettivi non modifica il dies a quo dell'obbligazione principale. Inoltre la dichiarazione dei redditi non costituisce riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941 c.c., poiché non manifesta la volontà del debitore di riconoscere il debito verso l'INPS. Condanna dell'INPS alle spese.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2935

    Riferimento generale alla disciplina della prescrizione; la corte richiama il principio che il dies a quo va individuato nella scadenza dell'obbligazione esigibile

  • D.Lgs. n. 462/1997, art. 1

    Norme richiamate nel quadro della disciplina fiscale e contributiva; utilizzate nel ragionamento sull'accertamento dei redditi e degli obblighi di versamento

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 18

    Disciplina le modalità di riscossione e rateizzazione che non modificano la scadenza originaria dell'obbligazione contributiva

  • D.Lgs. n. 422/1998, art. 2 (modifica art. 18 D.Lgs. 241/1997)

    Richiamato come modifica normativa delle modalità di pagamento/versamento; la Corte osserva che le misure agevolative non spostano il dies a quo della prescrizione

  • D.P.R. n. 435/2001, art. 17, commi 1 e 2

    Richiamato nel contesto delle disposizioni che regolano termini e modalità di versamento/dichiarazione

  • D.L. n. 63/2002, art. 2, conv. L. n. 112/2002

    Richiami normativi relativi alle modifiche delle procedure di versamento; Corte segnala che tali disposizioni agevolative non mutano la scadenza dell'obbligazione principale

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 36-bis co.2 lett. f) e 36-ter

    Norme sul sistema dichiarativo e accertamento fiscale citate per inquadrare il rapporto tra dichiarazione dei redditi e obbligo contributivo

  • Legge n. 335/1995, art. 2, comma 26

    Riferimento alla disciplina previdenziale che regola i contributi e la gestione separata; usata nel confronto sulla decorrenza dell'obbligazione contributiva

  • R.D.L. n. 1827/1935, art. 55

    Principio richiamato secondo cui la prescrizione delle obbligazioni contributive decorre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati

  • Codice Civile, art. 2941

    Norma sull'interruzione della prescrizione tramite riconoscimento del debito; la Corte afferma che la dichiarazione dei redditi non costituisce tale riconoscimento, mancando la volontarietà consapevole del debitore verso l'INPS

Massime di principio

  • Per i contributi percentuali (gestione separata) il fatto costitutivo è la produzione del reddito, ma la prescrizione decorre dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi, non dalla sola produzione del reddito
  • La possibilità data al contribuente di versare in data differente dietro pagamento di interessi (facilitazioni o presentazione telematica tardiva) non modifica il dies a quo della prescrizione dell'obbligazione principale
  • La presentazione della dichiarazione dei redditi non equivale a un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941 c.c.; per interrompere serve una manifestazione di volontà che implicitamente o esplicitamente riconosca il debito nei confronti dell'ente creditore
  • Il giudice individua il termine di prescrizione facendo riferimento alle disposizioni di legge che fissano gli obblighi di pagamento, anche indipendentemente dalle indicazioni fornite dalle parti
  • Una diffida o atto di richiesta di pagamento successivo alla scadenza quinquennale non è efficace se il credito è già prescritto; per evitare la prescrizione è necessario un atto interruttivo valido e anteriore

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