Cassazione Civile, Sentenza n. 32812/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Cassa ha impugnato la sentenza che l'aveva condannata a restituire al pensionato le ritenute operate a titolo di "contributo di solidarietà" trattenute sui ratei pensionistici per i quinquenni 2009/2013 e 2014/2018, chiedendo inoltre che fosse applicato il termine quinquennale di prescrizione (anziché il decennale) all'azione di restituzione. La Cassa fondava la propria legittimità sulle delibere interne (delibera 28.10.2008 e delibera 27.6.2013) e su norme regolamentari/legislative richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui le Casse privatizzate non possono introdurre, con delibere interne, un contributo di solidarietà che non sia criterio di determinazione del trattamento pensionistico: tale prelievo è da considerarsi una prestazione patrimoniale la cui imposizione è riservata al legislatore e quindi le delibere della Cassa sono illegittime. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che l'azione di restituzione non fosse soggetta al termine quinquennale perché le somme contestate non erano "liquide ed esigibili": il pensionato aveva percepito i ratei decurtati, quindi la differenza richiesta non era pagabile e l'azione si prescrive con il termine decennale ordinario. Confermata quindi la condanna della Cassa alla restituzione e al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Riconosce la natura privata delle casse professionali; tuttavia non abilita le Casse ad introdurre prelievi patrimoniali che non rientrino nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico
Regolamento della Cassa (2008)
Richiamato dalla Cassa per giustificare le trattenute, ma la Corte osserva che regolamenti interni non possono violare il principio del pro rata né introdurre prelievi riservati al legislatore
Delibere della Cassa
delibera 28.10.2008 e delibera 27.6.2013
Atto amministrativo interno assunto per imporre il contributo di solidarietà; ritenuto illegittimo perché determina un prelievo non autorizzato dalla legge
Richiamata fra le norme attinenti al regime previdenziale; la Corte la valuta nel contesto più ampio della disciplina che regola criteri di determinazione delle pensioni
La Corte Costituzionale ha qualificato analoghi prelievi legislativi come prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost.; la norma legislativa può introdurre prelievi, ma la delibera non può sostituirsi al legislatore
Costituzione della Repubblica
Art. 23 riserva al legislatore l'imposizione di prestazioni patrimoniali; artt. 3 e 38 richiamati per i principi di uguaglianza e tutela della previdenza
Norme sulla prescrizione: l'art. 2948 n.4 (quinquennale) si applica solo quando il credito è liquido ed esigibile; in mancanza si applica il termine decennale dell'art. 2946
R.D.L. n. 1827 del 1935
Previsione storica analoga sulla prescrizione quinquennale per crediti pensionistici, subordinata alla liquidità/esigibilità del credito
Stabilisce la prescrizione quinquennale per ratei arretrati in talune ipotesi; la Corte ritiene che non si applichi quando la differenza richiesta non sia effettivamente pagabile perché trattenuta illegittimamente
Giurisprudenza della Corte di cassazione e Corte Costituzionale
es. Cass. nn. 603/2019, 28054/2020, 6897/2022; Corte Cost. 173/2016
Consolidato orientamento che i contributi di solidarietà imposti dalle Casse privatizzate non possono essere considerati criteri di determinazione della pensione e sono equiparabili a prelievi patrimoniali riservati al legislatore
Massime di principio
- Le Casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, con delibere interne, contributi di solidarietà che incidano sui trattamenti una volta determinati; tali prelievi sono qualificabili come prestazioni patrimoniali la cui introduzione spetta al legislatore.
- Per stabilire il termine di prescrizione applicabile all'azione di restituzione delle somme trattenute, è decisiva la "liquidità e l'esigibilità" del credito: se il pensionato ha percepito solo l'importo decurtato la differenza non è pagabile e prevale la prescrizione decennale.
- Il termine quinquennale (art. 2948 c.c. n.4 o art. 47 bis DPR 639/1970) può operare solo se gli arretrati sono effettivamente liquidabili e messi a disposizione del creditore; la mera determinabilità dell'ammontare non è sufficiente.
- In presenza di trattenute non autorizzate da legge, l'azione di restituzione tende a essere qualificata come recupero di somme indebitamente percepite e soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
- Prima di agire o di accettare trattenute, verificare sempre l'esistenza di un chiaro fondamento legislativo per il prelievo; in assenza di norma esplicita le delibere interne sono vulnerabili a impugnazione.
- Nelle controversie simili è utile documentare in modo preciso quali ratei sono stati effettivamente pagati e quale sia la differenza reclamata, poiché la prova della mancata disponibilità dell'importo è centrale per la qualificazione della prescrizione.
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