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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29645/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione ad uscire dal luogo di arresto, in orari predeterminati, per svolgere attività lavorativa; il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza. Avverso quel provvedimento è stato proposto reclamo poi riclassificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte. Durante il giudizio di legittimità il ricorrente ha dichiarato rinuncia all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura disposta (euro 500). La Corte ha richiamato altresì l'art. 616 cod. proc. pen. sull'applicazione della sanzione, e la giurisprudenza che ha disposto la corretta riqualificazione del mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La rinuncia dell'impugnante determina l'inammissibilità del ricorso; la norma è stata applicata per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte osserva che la sanzione si applica indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, resa durante il corso del giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d).
  • L'inammissibilità per rinuncia comporta la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: la misura è determinata dal giudice nel dispositivo (ai sensi e secondo i criteri dell'art. 616 c.p.p.).
  • La corretta qualificazione del mezzo di impugnazione deve essere assicurata dal giudice (es. riclassificazione in ricorso per cassazione se necessario); tuttavia, anche se il rimedio viene riqualificato e gli atti trasmessi, la rinuncia sopravvenuta rende comunque inammissibile l'impugnazione.
  • Chi intende desistere o rinunciare a un'impugnazione deve valutare le conseguenze economiche (spese e sanzioni) e procedurali; se si vuole evitare sanzioni è opportuno consulare il difensore e verificare tempi e modalità utili prima di dichiarare rinuncia.

Testo integrale

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