Cassazione Civile, Ordinanza n. 24836/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Nel corso di un rapporto di affidamento a contraente generale, un lodo arbitrale del 2011 aveva riconosciuto a favore della società contraente generale un indennizzo per l'avanzamento lavori, da calcolarsi sulla base dell'art. 2 lett. B) del capitolato speciale di affidamento. Poiché al momento del lodo l'indice ISTAT previsto dalla clausola per il primo trimestre 2009 non era ancora disponibile, il collegio arbitrale aveva liquidato provvisoriamente l'importo usando l'ultimo indice disponibile (quarto trimestre 2008), prevedendo poi un conguaglio quando fosse stato pubblicato l'indice corretto. La società concessionaria/committente ha proposto opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Roma, sostenendo in sostanza che la somma portata dal lodo andasse rideterminata alla luce del successivo indice ISTAT e che il precetto fosse dunque illegittimo. Il Tribunale ha accolto l'opposizione; la Corte d'appello ha invece accolto l'appello della società beneficiaria del lodo, ritenendo che il giudice dell'opposizione avesse impropriamente inciso sul contenuto del titolo esecutivo e che la questione riguardasse l'interpretazione del lodo, non la competenza. Con il ricorso per cassazione, proposto come regolamento di competenza, la società soccombente ha chiesto di dichiarare l'inapplicabilità della clausola compromissoria e l'incompetenza del collegio arbitrale, con conseguente competenza della Corte d'appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che i motivi dedotti non attengono a una vera questione di competenza, ma mirano a riesaminare il merito della controversia e, in particolare, l'interpretazione del titolo esecutivo e del lodo arbitrale. La sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione negativa sulla competenza, ma si limitava a osservare che in sede esecutiva non poteva essere introdotta una questione nuova né modificato il titolo sulla base di elementi esterni; eventuali censure sul contenuto del lodo avrebbero dovuto essere proposte con l'impugnazione del lodo stesso. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del rimedio, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 19 del contratto di affidamento a contraente generale
La ricorrente lo invocava per sostenere l'inapplicabilità della clausola compromissoria; la Corte non esamina nel merito tale doglianza perché ritenuta estranea a un vero regolamento di competenza.
art. 8.2 dell'atto aggiuntivo
Richiamato dalla ricorrente come base per negare la competenza arbitrale; la Corte lo considera parte di una censura di merito, non scrutinabile nel regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è inammissibile quando le censure, pur formalmente incardinate come questioni di competenza, investono in realtà il merito della controversia o l'interpretazione del titolo esecutivo.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il giudice può soltanto interpretare il titolo esecutivo per individuarne esatto contenuto e portata precettiva, ma non può modificarlo né introdurvi elementi esterni o nuove questioni non dedotte nel giudizio di cognizione.
- Se la decisione impugnata non contiene una statuizione sulla competenza ma solo una valutazione sull'ambito del titolo esecutivo e sulla sua impugnabilità, non è esperibile un regolamento di competenza.
- Le contestazioni sulla correttezza del contenuto di un lodo arbitrale o sulla sua interpretazione devono essere fatte valere nei mezzi di impugnazione del lodo e non in sede esecutiva attraverso opposizione al precetto.
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