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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36267/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Il giudizio di legittimità riguardava una controversia immobiliare in cui la sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva disposto il trasferimento coattivo di porzioni immobiliari in favore dei promissari acquirenti. Contro tale decisione avevano proposto ricorso per cassazione i soggetti che si erano visti riconoscere il trasferimento, mentre le altre parti del giudizio avevano resistito; alcuni controricorrenti avevano anche proposto ricorso incidentale. Nelle more del giudizio di legittimità, tutte le parti hanno depositato un’istanza congiunta rappresentando di aver concluso un accordo transattivo stragiudiziale che ha rideterminato convenzionalmente gli assetti dei rapporti giuridici oggetto della controversia, sostituendo l’assetto derivante dalla sentenza impugnata. In particolare, l’intero immobile promesso in vendita/permuta risulta acquisito da soggetti terzi estranei al contenzioso in forza di separati rogiti notarili. Le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell’intervenuto accordo negoziale tra tutte le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Conseguentemente ha disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con travolgimento anche della sentenza di primo grado. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti e ha escluso il presupposto per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene un accordo negoziale tra tutte le parti che sostituisce l’assetto controverso e rende inutile la decisione sui motivi di ricorso, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere in sede di legittimità comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e travolge anche la decisione di primo grado.
  • In presenza di un accordo transattivo sopravvenuto, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, anche se le parti non formulano una espressa richiesta in tal senso, poiché l’accordo implica l’abbandono della logica della soccombenza.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili/improcedibili non si applica quando il processo si conclude con cessazione della materia del contendere per accordo sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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