Cassazione Penale, Sentenza n. 21966/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Zuccaro ha impugnato l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 18/09/2021, con unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge, mancata motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico (artt. 73 e 74 DPR 309/90). Il difensore sosteneva che una diversa valutazione degli elementi probatori avrebbe potuto portare, al più, alla configurazione del concorso di persone nel reato previsto dall'art. 73 e non dell'associazione finalizzata al narcotraffico. Successivamente il difensore informava che la Zuccaro era stata scarcerata e rinunciava al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'intervenuta scarcerazione dell'indagata. La Corte ha motivato che la cessazione della custodia cautelare rende privo di effetto pratico il ricorso: anche in caso di annullamento dell'ordinanza impugnata non deriverebbe alcun effetto favorevole per la ricorrente che ha già ottenuto la scarcerazione. Inoltre la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo il quale l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e il versamento di somme alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
L'articolo è richiamato come norma sostanziale contestata (traffico di stupefacenti); la gravità indiziaria ai sensi di tale norma è stata oggetto della valutazione contestata dal difensore, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito della valutazione probatoria a causa della sopravvenuta cessazione dell'interesse.
Richiamato unitamente all'art. 73 come quadro normativo dei reati per cui era stata disposta la custodia cautelare; la Corte non ha esaminato nel merito la qualificazione dei fatti ai sensi di tale norma a seguito della inammissibilità del ricorso.
Orientamento della Cassazione (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549-01)
Sez. 4 - n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01
Richiamato per affermare il principio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, trattandosi di perdita dell'interesse non riconducibile a soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso cessa prima della decisione della Corte di cassazione (ad es. per scarcerazione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la pronuncia non produrrebbe effetti utili per il ricorrente.
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica una decisione sul merito delle questioni sostanziali (ad es. sulla sussistenza della gravità indiziaria): il merito resta inesaminato.
- Quando l'inammissibilità è dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la giurisprudenza della Cassazione esclude la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa per le ammende.
- Per evitare la perdita dell'interesse a far valere censure su misure cautelari, è opportuno valutare tempestivamente tutti i rimedi disponibili (es. impugnazioni, istanze di revoca o sostituzione della misura) e monitorare lo stato di esecuzione della misura cautelare; una scarcerazione autonoma può rendere privo di oggetto il gravame.
- Se l'obiettivo è ottenere comunque una pronuncia sul punto (per precedenti effetti o per uso in altri procedimenti), considerare istanze alternative (ad es. richiesta di pronuncia con finalità di accertamento o ricorso per violazione procedurale), avendo presente le condizioni di ammissibilità e utilità pratiche.
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