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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12985/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione di monili. Il ricorrente sosteneva che la condotta dovesse essere riqualificata come incauto acquisto, deducendo quindi l'assenza del dolo richiesto per la ricettazione e la presenza al più di una colpa nella mancata verifica della provenienza della res. Contestava inoltre la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., assumendo un valore esiguo dei monili. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili o manifestamente infondate perché rivolte, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e perché la Corte territoriale aveva logicamente desunto il dolo dalla inverosimiglianza della giustificazione fornita e dall'assenza di prova della legittima detenzione, oltre a escludere la particolare tenuità del valore dei beni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le censure sulla qualificazione giuridica e sul dolo perché miravano a una nuova valutazione delle prove; ha inoltre reputato manifestamente infondata la doglianza sull'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., in quanto i monili non avevano valore irrisorio secondo un apprezzamento logico e coerente con gli elementi processuali. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'attenuante speciale può essere esclusa quando i beni ricettati non abbiano un valore irrisorio; la valutazione del valore è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione logica e coerente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a una nuova valutazione delle prove e della loro capacità dimostrativa.
  • La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto dipende dall'accertamento del dolo: se il giudice di merito evidenzia la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, la riqualificazione in una fattispecie colposa non può essere imposta in cassazione mediante una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'attenuante speciale prevista per la ricettazione di particolare tenuità richiede un apprezzamento concreto del valore del bene; essa può essere esclusa quando il bene non risulti di valore irrisorio, purché il giudizio del merito sia logicamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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