Sentenza n. 5985/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7314/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7314/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7314/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 ottobre 2025, non era stata impugnata — come attestato dalla certificazione di cancelleria del 7 gennaio 2026 — e l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, inclusa la mancata impugnazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, pagando le spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario da questi delegato. Ha stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale e ha indicato le modalità e i termini per la presentazione della parcella e per il deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del titolo quando ne risultino i presupposti, tra cui la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione per l'adempimento da parte dell'amministrazione concorre a integrare i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale; l'utilizzo del mezzo proprio è da intendersi autorizzato secondo i riferimenti normativi indicati dal giudice.
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Le ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale sono regolate dalla disposizione richiamata e saranno considerate nella successiva liquidazione.
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata, per il trattamento dell'utilizzo del mezzo proprio del commissario, che il giudice considera autorizzato.
Massime di principio
- L'ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione; il giudice può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- Il compenso del commissario ad acta può essere determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
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