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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25480/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità in relazione alla rapina, invocando l'art. 628 c.p. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse omesso di considerare un motivo nuovo depositato e che la pena dovesse essere ulteriormente ridotta. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale, pur senza una specifica risposta espressa su quel motivo, aveva comunque motivato sulla congruità della pena, valorizzando gravità della condotta, intensità del dolo, pericolosità sociale e precedenti penali della stessa indole, elementi incompatibili con la richiesta estemporaneità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La diminuzione di pena per il fatto di lieve entità non è riconoscibile quando la gravità della condotta, l'intensità del dolo, la pericolosità sociale e i precedenti della stessa indole escludono l'estemporaneità del fatto richiesta dalla giurisprudenza richiamata.

  • Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Richiamata dalla difesa come base della modifica interpretativa dell'art. 628 c.p.; la Cassazione ne esclude un'applicazione nel caso concreto per incompatibilità con il quadro fattuale accertato.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come vizio il mancato esame espresso di un motivo di gravame se risulta che la questione sia stata comunque disattesa dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.
  • La diminuente del fatto di lieve entità richiede una condotta connotata da estemporaneità e non può essere riconosciuta quando il fatto, valutato nel suo complesso, esprima gravità, elevata intensità del dolo, spiccata pericolosità sociale e professionalità criminale dell'agente.
  • La presenza di numerosi precedenti penali della stessa indole è elemento idoneo a escludere la configurabilità di un fatto lieve, perché incompatibile con una condotta occasionale o estemporanea.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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