Cassazione Penale, Ordinanza n. 25467/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27/11/2024, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 131-bis c.p. In sostanza chiedeva il riconoscimento dello stato di necessità e, in via subordinata o comunque alternativa, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza una specifica analisi critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura fosse indeducibile perché meramente ripetitiva di questioni già vagliate e non confrontata in modo critico con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva escluso sia lo stato di necessità sia la particolare tenuità del fatto per difetto dei relativi presupposti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere lo stato di necessità; la Corte prende atto che i giudici di merito ne hanno escluso la sussistenza per difetto dei presupposti.
art. 131-bis c.p.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente, di per sé, a rendere ammissibile il ricorso quando la doglianza non contiene una reale critica argomentata alla ratio decidendi della decisione impugnata.
- Lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto possono essere esclusi quando i giudici di merito accertino la mancanza dei presupposti richiesti dalle rispettive norme; in cassazione tale apprezzamento va censurato con motivi specifici e non meramente assertivi.
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