Cassazione Penale, Ordinanza n. 25441/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un soggetto già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per il tramite del proprio difensore, ha impugnato il provvedimento con cui il Tribunale di Padova aveva revocato l’ammissione al beneficio e, conseguentemente, revocato anche il decreto di pagamento dei compensi maturati in favore del difensore. La revoca era stata disposta d’ufficio per il mancato deposito, entro 30 giorni, dell’attestazione di permanenza delle condizioni reddituali richiesta dal giudice. Il ricorso deduceva violazione di legge, sostenendo che il giudice non potesse revocare in autotutela il decreto di liquidazione, avente natura di diritto soggettivo patrimoniale del difensore, e che comunque la caducazione dell’ammissione al patrocinio non travolge automaticamente il decreto di pagamento, autonomamente impugnabile e idoneo a passare in giudicato. Il Pubblico Ministero ha concluso per la riqualificazione del ricorso ai sensi degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/2002 e per la trasmissione degli atti al giudice competente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione non fosse il mezzo di impugnazione corretto né contro la revoca d’ufficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato né contro la revoca del decreto di liquidazione del compenso. Ha quindi riqualificato l’impugnazione, quanto alla revoca del patrocinio, come opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, e quanto alla revoca del decreto di pagamento, come opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Padova per la decisione nelle forme corrette.
Norme richiamate
art. 112 d.P.R. n. 115/2002
la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta; se adottata d'ufficio, non si impugna con ricorso per cassazione ma con l'opposizione prevista dal testo unico.
art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel provvedimento revocato come base della disciplina dell'ammissione e dei relativi presupposti/documentazione.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
è il rimedio corretto contro la revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorso va riqualificato come opposizione davanti all'ufficio giudiziario competente.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
contro il decreto di pagamento, e anche contro la sua revoca, non è esperibile il ricorso per cassazione ma l'opposizione prevista dalla norma.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
indicato come rito dell'opposizione contro il decreto di pagamento, in forma camerale davanti al Presidente dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.
artt. 99 e 170 d.P.R. n. 115/2002
richiamati per la riqualificazione del ricorso nei due distinti rimedi oppositori, rispettivamente per la revoca dell'ammissione e per la revoca del decreto di pagamento.
Massime di principio
- Avverso la revoca d’ufficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è proponibile il ricorso per cassazione; il rimedio corretto è l’opposizione prevista dall’art. 99 d.P.R. 115/2002 davanti all’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca.
- La revoca dell’ammissione al patrocinio e il decreto di liquidazione del compenso al difensore seguono regimi impugnatori distinti: la prima è soggetta all’opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, il secondo all’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002.
- Il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti che la legge assoggetta a speciali rimedi oppositori deve essere riqualificato nel mezzo corretto, con trasmissione degli atti al giudice competente.
- Il decreto di pagamento dei compensi al difensore, anche se collegato all’ammissione al patrocinio, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con lo speciale rimedio oppositivo previsto dal testo unico spese di giustizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25465/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25466/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25467/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25468/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25469/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25470/2025 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →