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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25441/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Un soggetto già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per il tramite del proprio difensore, ha impugnato il provvedimento con cui il Tribunale di Padova aveva revocato l’ammissione al beneficio e, conseguentemente, revocato anche il decreto di pagamento dei compensi maturati in favore del difensore. La revoca era stata disposta d’ufficio per il mancato deposito, entro 30 giorni, dell’attestazione di permanenza delle condizioni reddituali richiesta dal giudice. Il ricorso deduceva violazione di legge, sostenendo che il giudice non potesse revocare in autotutela il decreto di liquidazione, avente natura di diritto soggettivo patrimoniale del difensore, e che comunque la caducazione dell’ammissione al patrocinio non travolge automaticamente il decreto di pagamento, autonomamente impugnabile e idoneo a passare in giudicato. Il Pubblico Ministero ha concluso per la riqualificazione del ricorso ai sensi degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/2002 e per la trasmissione degli atti al giudice competente.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione non fosse il mezzo di impugnazione corretto né contro la revoca d’ufficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato né contro la revoca del decreto di liquidazione del compenso. Ha quindi riqualificato l’impugnazione, quanto alla revoca del patrocinio, come opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, e quanto alla revoca del decreto di pagamento, come opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Padova per la decisione nelle forme corrette.

Norme richiamate

  • art. 112 d.P.R. n. 115/2002

    la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta; se adottata d'ufficio, non si impugna con ricorso per cassazione ma con l'opposizione prevista dal testo unico.

  • art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel provvedimento revocato come base della disciplina dell'ammissione e dei relativi presupposti/documentazione.

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    è il rimedio corretto contro la revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorso va riqualificato come opposizione davanti all'ufficio giudiziario competente.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    contro il decreto di pagamento, e anche contro la sua revoca, non è esperibile il ricorso per cassazione ma l'opposizione prevista dalla norma.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    indicato come rito dell'opposizione contro il decreto di pagamento, in forma camerale davanti al Presidente dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.

  • artt. 99 e 170 d.P.R. n. 115/2002

    richiamati per la riqualificazione del ricorso nei due distinti rimedi oppositori, rispettivamente per la revoca dell'ammissione e per la revoca del decreto di pagamento.

Massime di principio

  • Avverso la revoca d’ufficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è proponibile il ricorso per cassazione; il rimedio corretto è l’opposizione prevista dall’art. 99 d.P.R. 115/2002 davanti all’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca.
  • La revoca dell’ammissione al patrocinio e il decreto di liquidazione del compenso al difensore seguono regimi impugnatori distinti: la prima è soggetta all’opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, il secondo all’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002.
  • Il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti che la legge assoggetta a speciali rimedi oppositori deve essere riqualificato nel mezzo corretto, con trasmissione degli atti al giudice competente.
  • Il decreto di pagamento dei compensi al difensore, anche se collegato all’ammissione al patrocinio, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con lo speciale rimedio oppositivo previsto dal testo unico spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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