Cassazione Penale, Ordinanza n. 25468/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/09/2024. L’unico motivo deduceva un vizio motivazionale in relazione alla richiesta di contenimento della pena entro i minimi edittali. La censura è stata ritenuta del tutto generica, perché formulata in termini astratti e priva sia delle specifiche ragioni di diritto sia dei dati di fatto idonei a sorreggere la richiesta. La Corte ha inoltre osservato che la decisione impugnata conteneva una motivazione sul trattamento punitivo sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo un vizio di motivazione sulla pena, si risolva in affermazioni generiche e astratte, senza indicare specifiche ragioni di diritto e puntuali dati di fatto.
- La richiesta di applicazione di una pena prossima ai minimi edittali deve essere sorretta da deduzioni concrete e specifiche; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto, in modo non illogico, dell’esercizio del potere discrezionale del giudice e dell’esame delle deduzioni difensive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25441/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25465/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25466/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25467/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25469/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25470/2025 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →