Cassazione Penale, Ordinanza n. 25466/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso avverso la sentenza d'appello, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 c.p. e sostenendo, in sostanza, che il reato fosse estinto per prescrizione. La Corte rileva però che il calcolo difensivo era errato: anche senza considerare la sospensione di 60 giorni verificatasi nel giudizio di primo grado, l'aggiunta di 7 anni e 6 mesi alla data del fatto (15 maggio 2017) conduce comunque a una data successiva alla pronuncia della sentenza di appello (12 novembre 2024).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo sulla prescrizione. Ha inoltre affermato che, essendo il ricorso inammissibile, non può essere rilevata l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, richiamando il principio di legittimità delle Sezioni Unite. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla prescrizione; la Corte ne esclude l'applicazione favorevole alla ricorrente perché il termine non risultava maturato alla data della sentenza d'appello secondo il corretto calcolo temporale.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, il termine deve essere calcolato in modo corretto tenendo conto della data del fatto e delle eventuali sospensioni del corso della prescrizione; un errore di calcolo rende infondato il motivo che deduce l'estinzione del reato.
- Se, sommando il termine prescrizionale applicabile alla data di commissione del fatto, la scadenza è successiva alla data della sentenza impugnata, la prescrizione non può essere riconosciuta in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio un'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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