Cassazione Penale, Ordinanza n. 25469/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per truffa. I primi due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p. e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e gli elementi probatori non sarebbero stati correttamente valutati e che avrebbe dovuto essere riconosciuta la non punibilità. Gli ultimi due motivi lamentavano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., contestando quindi il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero indeducibili perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese con argomentazioni corrette dai giudici di merito, senza una reale critica alle ragioni della decisione impugnata, in particolare quanto alla prova della riferibilità del reato di truffa all'imputato e al diniego della particolare tenuità del fatto. Ha inoltre giudicato inammissibili gli ultimi due motivi perché riferiti al solo trattamento punitivo, già motivato in modo sufficiente e non illogico con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla congruità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della contestazione di truffa; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato, ma rileva che la relativa censura era già stata disattesa dai giudici di merito con adeguata motivazione.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione della sentenza di merito dia conto, in modo non illogico, delle ragioni ostative; nel caso concreto la censura sul punto è stata ritenuta riproduttiva e quindi non scrutinabile nel merito.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena rientra nel trattamento sanzionatorio e non è censurabile quando il giudice di merito abbia effettuato una valutazione congrua dei parametri legali e abbia motivato in modo non illogico.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento della condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere accolta quando la sentenza di merito abbia spiegato, con argomentazione non illogica, le ragioni del diniego.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, e non quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione sufficiente e coerente con i parametri dell'art. 133 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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