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Ordinanza

Ordinanza n. 873/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, 18 dicembre 2025, n. 756, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che ha dichiarato la decadenza del titolo edilizio del 18 dicembre 2012, vietato la prosecuzione dei lavori oggetto di SCIA e ordinato la rimessa in pristino delle opere

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie immobiliari)

Prevale il privato

La controversia

Le proprietarie hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda di sospensione della determinazione comunale. La controversia riguarda la decadenza del permesso di costruire n. 12/P055 del 18 dicembre 2012, l’incidenza di tale decadenza sulle opere non integralmente realizzate e la possibilità di completare la progettualità assentita facendo riferimento alla preesistenza del titolo edilizio ormai scaduto, anziché richiedere un nuovo titolo soggetto alla disciplina urbanistica vigente al momento della nuova istanza. Sono inoltre contestati il divieto di prosecuzione dei lavori di completamento oggetto di SCIA per ristrutturazione conservativa depositata il 5 agosto 2025 e l’ordine di rimessione in pristino, riferito sia alle opere eventualmente realizzate sulla base della SCIA sia alle preesistenze riconducibili al permesso di costruire del 2012.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR, limitatamente alla parte relativa alla demolizione delle opere realizzate in forza del permesso di costruire del 18 dicembre 2012. Ha ritenuto che le complesse questioni di fatto e di diritto, concernenti la consistenza delle opere eseguite sulla base del titolo scaduto e la possibilità di completarle richiamando la preesistenza del titolo, dovessero essere approfondite nella fase di merito, anche alla luce dei principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 14 del 2024. Quanto al periculum in mora, la vetustà dei manufatti preesistenti e l’assenza di specifiche ragioni di pubblico interesse sopravvenute tali da imporre l’immediato ripristino hanno indotto il Collegio a privilegiare il mantenimento della situazione esistente. La sospensione non è stata invece estesa alla prosecuzione dei lavori né al mantenimento delle opere eventualmente realizzate sulla base della nuova SCIA, poiché la relativa efficacia dipende anche dalla qualificazione giuridica della preesistenza. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e sono state compensate le spese della fase cautelare in entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la fissazione sollecita dell’udienza di merito; il Consiglio di Stato ne ha ordinato l’applicazione tramite trasmissione degli atti al TAR.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 30 luglio 2024, n. 14

    Pronuncia richiamata quale parametro per l’approfondimento della questione relativa alla possibilità di completare opere assentite da un titolo edilizio scaduto mediante riferimento alla preesistenza, anziché mediante un nuovo titolo soggetto alla disciplina urbanistica vigente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento edilizio dipende dalla consistenza delle opere realizzate sulla base di un titolo scaduto e dalla possibilità di completare la progettualità originariamente assentita facendo riferimento alla preesistenza, la complessità delle questioni di fatto e di diritto può giustificare un approfondimento nella fase di merito, senza definizione piena della controversia in sede cautelare.
  • In sede cautelare, la vetustà dei manufatti preesistenti e l’assenza di specifiche ragioni di pubblico interesse sopravvenute che rendano immediato il ripristino possono condurre alla sospensione dell’ordine di demolizione relativo a tali manufatti, previa comparazione degli interessi contrapposti.
  • La tutela cautelare accordata alle opere preesistenti non si estende automaticamente alla prosecuzione dei lavori o alle opere realizzate sulla base di un nuovo titolo, quando l’efficacia di quest’ultimo dipende dalla corretta qualificazione giuridica della preesistenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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