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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15160/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano (riesame) che confermava la custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per reati connessi al traffico internazionale di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90 e plurimi reati-fine ex art. 73 D.P.R. 309/90). Due principali censure: (1) violazione del principio del contraddittorio nella procedura di estensione del mandato di arresto europeo (MAE), poiché l'indagato non sarebbe stato sentito né dall'autorità polacca né da quella italiana prima che la Polonia acconsentisse all'estensione della consegna per fatti diversi da quelli indicati nel MAE originario; si richiamano art. 178 c.p.p., art. 710 c.p.p. (in via analogica), giurisprudenza CJEU (causes C-428/21 e C-429/21 PPU) e pronunce di legittimità che avrebbero riconosciuto rilevanza del contraddittorio nella procedura di estensione; (2) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari ex artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p.: si contesta l'illogicità della motivazione del Tribunale del Riesame, che avrebbe fondato la pericolosità su elementi non attuali (fatti del 2020-2021, precedenti penali) e non avrebbe tenuto conto del lungo intervallo temporale, dell'assenza di richieste cautelari fino alla sentenza di primo grado e, soprattutto, della valutazione favorevole del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che aveva concesso l'affidamento terapeutico escludendo "attuali collegamenti con la criminalità organizzata"; si deduce altresì l'errata esclusione di misure meno afflittive, attesa la condotta rispettosa dell'indagato durante arresti domiciliari e affidamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza: le doglianze circa la mancata audizione nell'ambito dell'estensione del MAE devono essere proposte davanti all'autorità dello Stato richiesto (qui: Polonia) e non sindacabili nell'ordinamento interno, richiamando il principio consolidato (tra l'altro, Cass. S.U. n. 30769/2012 Caiazzo e successive pronunce). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché miravano a una rivalutazione in fatto degli elementi già valutati dal Tribunale del Riesame senza indicare carenze di motivazione di immediata rilevanza giuridica; il Tribunale aveva adottato motivazione congrua in ordine alla sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva e fuga (gravità dei fatti, ruolo nell'organizzazione, professionalità del traffico, precedenti pluriennali, precedente sottrazione all'esecuzione, assenza di legami stabili con l'Italia). La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Norma che disciplina la fattispecie di traffico internazionale di stupefacenti, costituente il capo di imputazione principale; utilizzata per descrivere la gravità e la portata delle condotte oggetto del provvedimento cautelare.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Riferimento ai reati-fine posti a carico dell'imputato; contestualizza le fattispecie che integrano l'attività criminosa organizzata.

  • Codice di procedura penale, art. 178

    Richiamato dalla difesa in relazione alla nullità dell'ordinanza cautelare per violazione del contraddittorio; la Corte non ha accolto la deduzione, ritenendo che la contestazione relativa alla procedura di estensione del MAE non fosse sindacabile nel processo interno.

  • Codice di procedura penale, art. 710

    Richiamato dalla difesa in via analogica come presidio del diritto di difesa/audizione; la Corte non ha ritenuto applicabile tale argomento per mutare il principio secondo cui i vizi dell'estensione del MAE si deducono nello Stato richiesto.

  • Codice di procedura penale, artt. 274 lett. b) e c) e 275

    Norme sulle esigenze cautelari e criteri per la custodia cautelare; oggetto del secondo motivo di ricorso (contestazione della valutazione del rischio di fuga e della pericolosità) e valorizzate dalla Corte come ambito di giudizio di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.

  • Costituzione, art. 111 comma 7

    Richiamato nel dibattimento giurisprudenziale in relazione ai limiti di sindacabilità dei provvedimenti MAE nell'ordinamento interno; la Corte conferma che alcune impugnazioni restano riservate allo Stato richiesto.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 28-30 e artt. 32 e 26

    Normativa di attuazione del mandato di arresto europeo nel diritto nazionale; la Corte fa riferimento alle norme che disciplinano la procedura di consegna/estensione e al principio che i vizi attinenti alla fase di esecuzione competono allo Stato richiesto.

  • Legge n. 103/2017, art. 1 comma 64

    Norma che consente l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.; richiamata dalla Corte per giustificare il pagamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma relativa alle sanzioni per ricorso inammissibile; utilizzata come riferimento per l'irrogazione del pagamento alla Cassa delle ammende.

  • Decisione Corte di Giustizia UE, sent. 21/10/2021, cause C-428/21 e C-429/21 PPU

    Richiamata dalla difesa per l'affermazione del ruolo dell'autorità giudiziaria di esecuzione nel garantire i diritti della difesa nell'ambito di estensione del MAE. La Corte nazionale ha ritenuto che tale principio non contrasti con il principio per cui i vizi devono essere fatti valere nello Stato richiesto.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 30769/2012 (Caiazzo)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'impossibilità di sindacare nell'ordinamento interno i vizi del MAE nella fase di esecuzione, salvo che gli stessi incidano sulla procedura dello Stato richiesto; principio ribadito dalla Corte nel caso in esame.

  • Cassazione, sentenze recenti (es. Sez. 1 n. 17507/2025; Sez. 1 n. 4863/2023; Sez. 6 n. 27098/2017; Sez. 6 n. 19471/2023; Sez. 6 n. 26196/2024)

    Serie di precedenti citati dalla Corte a sostegno del principio per cui i vizi relativi alla procedura di estensione del MAE devono essere dedotti davanti all'autorità competente dello Stato che ha deciso sull'estensione o sull'esecuzione.

Massime di principio

  • Le impugnazioni relative a vizi procedurali nell'estensione o nell'esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) debbono essere sollevate, di massima, davanti all'autorità dello Stato di esecuzione; il sindacato da parte dell'ordinamento italiano è limitato e segue principi consolidati di giurisprudenza.
  • Per contestare la custodia cautelare con successo in sede di legittimità occorre far valere profili di illegittimità formale o motivazionale chiari e specifici (manifestamente illogici o carenze decisive della motivazione), non una semplice diversa rivalutazione dei fatti o una prognosi alternativa.
  • Decisioni favorevoli di giudici di sorveglianza o di altri giudici (es. concessione di affidamento terapeutico) non vincolano automaticamente il giudice che valuta la custodia cautelare in altro procedimento: il giudice del riesame può prendere in considerazione elementi probatori e informazioni di cui l'altro giudice non era a conoscenza e prevalere nella valutazione delle esigenze cautelari.
  • Se si propongono misure meno afflittive è fondamentale documentare in modo solido i cambiamenti oggettivi e attuali delle condizioni dell'imputato (progressi terapeutici, radicamento sul territorio, assenza di reti estere, elementi concreti che smentiscano il rischio di fuga), perché la mera condotta positiva precedente non è sempre ritenuta sufficiente.
  • In sede di ricorso per cassazione l'atteggiamento più efficace è concentrare le censure su profili di diritto e su evidenti vizi di motivazione, evitando di chiedere semplicemente una rivalutazione meramente fattuale degli elementi posti a base della decisione di merito.

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