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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13519/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso dell’INPS, assorbito il primo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso introduttivo del militare. Ha inoltre compensato le spese dell’intero processo in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

Un ex militare della Marina aveva ottenuto nei primi due gradi di giudizio il riconoscimento del diritto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, a computare anche l’aumento figurativo previsto per un terzo dei periodi di lavoro prestati a bordo nave ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 1032/1973. L’INPS impugnava la decisione deducendo, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione al giudizio del Ministero della Difesa quale datore di lavoro pubblico titolare della contribuzione da trasferire; dall’altro la violazione dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. unico della l. n. 322/1958 e della disciplina sulla contribuzione figurativa, sostenendo che, nella costituzione della posizione previdenziale, non potesse essere conteggiata la contribuzione figurativa relativa al servizio prestato quando il dipendente era cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, richiamando il proprio recente orientamento secondo cui, per il dipendente civile o militare cessato senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità, l’aumento figurativo ex art. 19 d.P.R. n. 1092/1973 non spetta ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS. Il primo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità del litisconsorzio del Ministero della Difesa quale datore di lavoro pubblico; il motivo è stato però assorbito

  • art. 124 d.P.R. n. 1092/1973

    norma sulla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per il personale cessato dal servizio; interpretata nel senso che non consente di computare l’aumento figurativo ex art. 19 per chi abbia cessato il servizio senza diritto a pensione

  • art. 19 d.P.R. n. 1092/1973

    prevede l’aumento figurativo per i periodi di servizio a bordo nave; la Corte ne esclude l’utilizzabilità ai fini della costituzione della posizione assicurativa del militare cessato ante tempus

  • art. unico l. n. 322/1958

    richiamato insieme ad altre disposizioni sulla costituzione della posizione previdenziale, ma ritenuto non idoneo a fondare il diritto invocato

  • d.P.R. n. 1432/1971

    richiamato come disciplina della contribuzione figurativa applicabile ratione temporis

  • l. n. 47/1983

    richiamata come disciplina della contribuzione figurativa applicabile ratione temporis

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per escludere che l’interpretazione adottata contrasti con il principio di uguaglianza

Massime di principio

  • Ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS del dipendente civile o militare cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, non è computabile l’aumento figurativo previsto per particolari periodi di servizio se la disciplina speciale non lo prevede espressamente.
  • La contribuzione figurativa riconosciuta per la particolare gravosità o rischiosità del servizio non si trasferisce automaticamente nella posizione previdenziale quando il rapporto si sia chiuso prima della maturazione del diritto a pensione.
  • Nel giudizio di legittimità, una volta accolto il motivo di ricorso che esclude il diritto azionato e quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
  • Il recente consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale contrario alla pretesa azionata può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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