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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2014 che rettificava i valori dichiarati e richiedeva maggior imposta con interessi e sanzioni. La contribuente contestava una presunta duplicazione d'imposta riferita ad accertamenti per anni precedenti, chiedeva la deducibilità dell'IMU al 30% e, in via subordinata, richiedeva il riconoscimento della portabilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 DPR 917/86 in relazione alla trasformazione regressiva della forma societaria (da società di capitali a società di persone) per neutralizzare gli effetti reddituali dei rilievi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate; le spese di lite sono compensate. Il motivo principale è che la Corte ha ritenuto che la disciplina fiscale della deducibilità degli interessi non prosegua automaticamente dopo la trasformazione societaria: la portabilità/ultrattività dell'art. 96 TUIR, applicabile alle società di capitali, non può essere fatto valere per le società di persone che sono invece soggette alla disciplina di cui all'art. 61 TUIR (con la relativa percentuale di deducibilità calcolata secondo il rapporto tra ricavi e proventi).

Norme richiamate

  • art. 61 DPR 917/86 (TUIR)

    "Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi"

    La Commissione ha ritenuto che per le società di persone la deducibilità degli interessi vada valutata secondo l'art. 61 TUIR, che stabilisce un criterio proporzionale; tale disciplina è autonoma e derogatoria rispetto alle regole previste per le società di capitali.

  • art. 96 DPR 917/86 (TUIR)

    L'art. 96 è applicabile esclusivamente alle società di capitali (regime di deducibilità degli interessi passivi previsto per queste ultime). La Corte ha escluso che l'effetto di tale norma possa perdurare automaticamente dopo la trasformazione regressiva in società di persone (non è configurabile una ultrattività dell'art. 96 per le società di persone).

  • art. 56 DPR 917/86 (TUIR)

    Richiamato come parte del quadro normativo che distingue la disciplina delle società di persone da quella delle società di capitali; l'art. 61 si pone in rapporto con l'art. 56 nel definire la disciplina propria delle società personali.

  • Giurisprudenza (Cassazione)

    La giurisprudenza di legittimità afferma che la trasformazione societaria è principio di continuità dell'organizzazione giuridica (non crea nuovo ente), ma detto principio non implica la conservazione del regime fiscale specifico: le diverse discipline tributarie si applicano secondo la nuova forma giuridica e le norme nuove o specifiche.

Massime di principio

  • La trasformazione societaria (anche regressiva) determina continuità dell'ente ma non garantisce la permanenza automatica del regime fiscale precedente: applicare le norme fiscali in vigore per la nuova forma giuridica dal periodo d'imposta successivo alla trasformazione.
  • La deducibilità degli interessi va valutata in base alla normativa applicabile alla forma societaria del periodo d'imposta: per le società di persone utilizzare art. 61 TUIR; per le società di capitali valutare art. 96 TUIR.
  • Non è possibile invocare la 'portabilità' o l'ultrattività di regole di deducibilità proprie delle società di capitali dopo la trasformazione in società di persone, salvo espressa previsione normativa di carattere transitorio.
  • Nel contenzioso tributario è fondamentale distinguere il periodo d'imposta di riferimento e la forma giuridica in ciascun periodo per determinare quale disciplina fiscale si applichi ai componenti di reddito o agli oneri deducibili.
  • Se si intende ottenere il riconoscimento di trattamenti fiscali 'traslati' dalla vecchia alla nuova forma societaria, è necessario verificare la presenza di norme transitorie o esplicite previsioni normative; altrimenti, la interpretazione dell'Amministrazione e dei giudici in senso restrittivo è probabile.
  • La complessità interpretativa può giustificare la compensazione delle spese processuali, ma non modifica il principio secondo cui la disciplina fiscale si applica in base alla forma societaria vigente nel periodo d'imposta.

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