Cassazione Penale, Ordinanza n. 16819/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, all'esito di concordato tra le parti, aveva ridotto la pena a tre anni e otto mesi di reclusione. Dal testo emerge che il ricorso era rivolto contro la decisione di secondo grado resa ex art. 599-bis c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure non investivano profili deducibili in sede di legittimità secondo la giurisprudenza consolidata richiamata: non risultavano doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale o su un contenuto difforme della pronuncia; né era stata dedotta l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le doglianze non riguardavano questioni sindacabili nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, né era stato dedotto un motivo relativo alla prescrizione maturata prima della pronuncia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto di dover procedere nelle forme previste per la decisione in camera di consiglio senza intervento delle parti, in relazione al ricorso proposto avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello.
La sentenza di appello era stata resa all'esito di concordato tra le parti; contro tale decisione sono deducibili in cassazione solo determinati vizi, non anche doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo specifiche censure ammissibili.
La Corte richiama il principio per cui, nel concordato in appello, non sono proponibili censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, salvo l'ipotesi specifica della prescrizione maturata prima della sentenza, se dedotta con apposito motivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa all'esito di concordato in appello sono deducibili soltanto censure relative alla validità della formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che attaccano motivi rinunciati con il concordato o che lamentano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il diverso caso della prescrizione già maturata prima della pronuncia e specificamente dedotta.
- La mancata deduzione di un motivo ammissibile comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla somma da versare alla Cassa delle ammende.
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