Sentenza del 18/01/2021 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento T.A.R.I. anno 2014 relativo allo stabilimento balneare in concessione (località Spiaggia del Poetto). La società contestava il criterio di calcolo adottato dal Comune che aveva equiparato l'arenile alle aree coperte e calcolato l'imposta sulla superficie complessiva di mq. 12.577, sostenendo che l'arenile non sarebbe ex se produttivo di rifiuti e chiedendo la disapplicazione del regolamento comunale I.U.C. e/o la rideterminazione della tassa escludendo o trattando diversamente l'arenile; inoltre invocava l'applicabilità di una riduzione per attività stagionale prevista dalla legge finanziaria 2014.
La decisione
Appello rigettato. La Commissione ha ritenuto congruo il criterio del Comune: l'arenile è considerato principale attrattiva dello stabilimento, ospita quotidianamente gran parte della clientela per molte ore e pertanto è presumibilmente produttivo di rifiuti (presunzione iuris tantum). La società non ha fornito prova contraria della non produttività né ha presentato formale richiesta per l'applicazione della riduzione stagionale (la quale è facoltativa per il Comune). Spese compensate.
Norme richiamate
Legge n.147/2013 (Legge finanziaria 2014), art.1 commi 641 e 659
Il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.416 può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: ... C) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o, ad uso non continuativo.
La norma concede al Comune la facoltà (non l'obbligo) di prevedere riduzioni fino al 30% per attività/aree stagionali o non continuative; pertanto l'eventuale sconto deve essere previsto da regolamento comunale e/o richiesto e documentato dal contribuente.
Secondo l'amministrazione e la Commissione, il DPR non distingue in modo rilevante, nell'ambito degli stabilimenti balneari, tra aree coperte e aree scoperte (arenile) ai fini della imponibilità; la natura dell'area e il suo utilizzo concreto rilevano ai fini della produttività di rifiuti.
D.lgs. n.507/1993 (richiamati artt. 62 e 66 nella giurisprudenza citata)
Il presupposto impositivo è costituito dalla disponibilità di locali e aree produttive di rifiuti; esiste una presunzione iuris tantum di produttività che il contribuente può superare con prova contraria effettuata nella denuncia originaria o di variazione. L'art.66 prevede riduzioni per uso stagionale/non continuativo con onere dichiarativo a carico del contribuente.
Regolamento I.U.C. del Comune di Cagliari (delibera C.C. 17.04.2014 n.23), artt. 48, 50 e 65
Il regolamento comunale applica la TARI equiparando aree coperte e scoperte per il calcolo della base imponibile dello stabilimento balneare; la società chiedeva la disapplicazione di tali previsioni ma la Commissione le ha ritenute legittime nella loro applicazione fattuale.
Giurisprudenza: Cassazione Civile, Sez. 5, sent. 3 dicembre 2019 n.31460
"La TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del D.lgs. n. 507 del 1993, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte ... tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione 'iuris tantum' di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area..."
Conferma la presunzione iuris tantum di produttività delle aree e l'onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare l'assenza di produzione di rifiuti; la giurisprudenza è stata richiamata dalla Commissione a supporto del rigetto.
Massime di principio
- L'arenile di uno stabilimento balneare è presumibilmente produttivo di rifiuti (presunzione iuris tantum): il contribuente deve provare, con elementi oggettivi e preferibilmente nella denuncia originaria o di variazione, che l'area non produce rifiuti per ottenere l'esclusione.
- Il Comune può legittimamente includere le aree scoperte (arenile) nella base imponibile TARI se l'uso concreto dell'area comporta produzione di rifiuti (es. presenza continuativa di utenti, giochi, attività sportive, contenitori rifiuti).
- La riduzione per attività stagionale prevista dalla legge finanziaria è facoltativa per il Comune: l'assenza di una previsione regolamentare impedisce al contribuente di vantare automaticamente la riduzione; inoltre il contribuente deve attivarsi formalmente per richiederla e dimostrare i presupposti.
- In caso di contestazione del calcolo TARI il contribuente dovrebbe raccogliere e depositare prova documentale (certificazioni, dati di frequentazione, autorizzazioni, fotografie, posizionamento o assenza di contenitori rifiuti, provvedimenti amministrativi) per superare la presunzione di produttività.
- Quando si impugna il regolamento comunale, è utile dimostrare che la norma contrasta specificamente con disposizioni superiori o con la realtà fattuale; altrimenti la discrezionalità comunale nel prevedere riduzioni o criteri rimane difficilmente superabile.
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