Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 63 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza che aveva annullato l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento relativa a pretese tributarie per somme circa pari a 13,9 milioni. L'Agenzia sosteneva che l'attività svolta dall'Ufficio rientrava nel controllo formale previsto dall'art. 36-bis DPR 600/73 (verifica documentale e riscontro tra dati contabili, ritenute e versamenti), potendo quindi procedere anche prima della presentazione della dichiarazione e senza emissione di un avviso di accertamento separato; inoltre evidenziava che la società non aveva contestato parte delle ritenute omesse. Il Fallimento contestava la procedura, deducendo che le rettifiche derivavano da accertamenti che non erano immediatamente desumibili dalla dichiarazione e pertanto avrebbero richiesto un formale avviso di accertamento, non direttamente una cartella di pagamento.

La decisione

La Commissione Tributaria d'Appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'iscrizione a ruolo e la cartella. Il motivo centrale è che l'Ufficio, basandosi su documentazione rinvenuta in sede di accesso (es. Libro unico del lavoro), ha effettuato una attività di indagine non riconducibile al mero controllo formale dei dati dichiarati; secondo la giurisprudenza di legittimità tutto ciò che non è immediatamente desumibile dalla dichiarazione richiede un specifico avviso di accertamento e non può essere rettificato direttamente con cartella esattoriale. La Commissione ha inoltre ritenuto non applicabile nel caso concreto l'eccezione del pericolo di riscossione prevista dall'art. 36-bis comma 2-bis. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.500,00.

Norme richiamate

  • art. 36-bis DPR 600/1973

    art. 36-bis, comma 2-bis DPR n.600/73

    L'art. 36-bis disciplina i controlli sulle dichiarazioni; la Corte territoriale ha interpretato la norma nel senso che il controllo formale è limitato al riscontro cartolare dei dati dichiarati e non abilita l'Ufficio a rettifiche basate su indagini documentali emergenti da accesso senza emettere un avviso di accertamento. L'eccezione relativa al pericolo di riscossione (comma 2-bis) non è stata ravvisata nel caso concreto.

  • Giurisprudenza di legittimità (ord. Corte di Cassazione 3 gennaio 2019 n.57)

    ordinanza n.57 del 3 gennaio 2019

    Principio richiamato: le rettifiche non immediatamente desumibili dalla dichiarazione richiedono un atto di accertamento specifico; l'accertamento formale è un riscontro cartolare dei dati dichiarati e non può essere usato per introdurre nuove rettifiche emerse da accessi o ispezioni documentali.

Massime di principio

  • Se l'Ufficio tributario rettifica elementi che sono immediatamente desumibili dalla dichiarazione, ciò rientra nel controllo formale; ma se le rettifiche nascono da documenti o riscontri emersi in sede di accesso/ispezione, deve essere emesso un avviso di accertamento specifico prima di procedere alla riscossione.
  • L'eccezione del pericolo di riscossione prevista dall'art.36-bis comma 2-bis è di applicazione limitata e richiede una motivazione concreta; non si può automaticamente usarla per bypassare l'obbligo di formale atto di accertamento quando l'ufficio basa le pretese su accertamenti documentali non dichiarati.
  • La procedura corretta, quando si scoprono discrepanze durante accessi o verifiche documentali, è comunicare l'esito all'interessato con un avviso di accertamento che consenta il contraddittorio, e non direttamente emettere una cartella esattoriale.
  • Il contribuente (o il curatore fallimentare) deve preservare e produrre idonea documentazione probatoria per i crediti e le compensazioni dichiarate; l'assenza di prova può non consentire la compensazione ma ciò non legittima l'Ufficio ad adottare provvedimenti esecutivi senza il formale accertamento.
  • In contenziosi analoghi, una valida strategia difensiva è eccepire la nullità o l'illegittimità della cartella per difetto di atto di accertamento quando le pretese derivano da ispezioni o atti istruttori non comunicati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.