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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 57 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Eredità - successione - accettazione con beneficio d'inventario - curatore - legittimazione processuale - processo tributario - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il curatore aveva versato l'imposta relativa alla plusvalenza derivante dalla vendita di un bene ereditario (la farmacia) e aveva chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 183 TUIR ritenendo il tributo non dovuto. L'Agenzia delle Entrate non ha risposto (silenzio-rifiuto) e il curatore ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria. Il primo giudice ha ritenuto che il curatore, nella sua funzione ai sensi dell'art. 507 c.c., agisca per tutelare i diritti dei creditori e non per difendere l'eredità o gli interessi degli eredi, e che quindi mancasse la legittimazione ad impugnare il silenzio-rifiuto; ha inoltre rilevato che gli eredi (F.B. e L.C.) mantengono i poteri sui beni ereditari e sarebbero i soggetti legittimati ad agire. In appello il curatore ha chiesto l'accertamento della propria legittimazione e del diritto al rimborso; il giudice d'appello ha confermato che il curatore non è legittimato salvo prova che il rimborso non pregiudichi i creditori (ossia che i creditori siano già soddisfatti o che l'eredità sia insufficiente), prova che nel caso non è stata fornita. È stato inoltre escluso che l'art. 38 DPR 602/73, riguardante l'attività amministrativa di rimborso, attribuisca legittimazione processuale al curatore.

La decisione

Appello rigettato. Confermata la carenza di legittimazione del curatore ad agire in giudizio per ottenere il rimborso della plusvalenza, posto che la sua funzione è diretta alla tutela dei creditori e non all'interesse dell'eredità o degli eredi, salvo che venga dimostrato che il rimborso non arrecherebbe pregiudizio ai creditori (ad es. perché i creditori sono già stati soddisfatti o l'eredità è incapiente). Non si è ritenuto che il versamento del tributo e la successiva istanza amministrativa conferiscano di per sé la titolarità del diritto di azione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 507 c.c.

    Il curatore dell'eredità beneficiata, in particolare quando i beni sono rilasciati ai creditori, agisce primariamente a tutela dei diritti dei creditori e nella fase di liquidazione della massa ereditaria; tale funzione non equivale alla tutela degli interessi dell'erede e quindi non conferisce di norma legittimazione a impugnare pretese tributarie a favore degli eredi.

  • art. 496 c.c.

    Norma sul rendiconto dell'erede; richiamata per evidenziare che la curatela è finalizzata alla liquidazione e alla rendicontazione verso creditori e legatari, confermando la natura della funzione del curatore orientata alla soddisfazione dei creditori.

  • art. 183 TUIR

    Norma richiamata dall'attore come base per la richiesta di rimborso dell'imposta sulla plusvalenza; il giudice non ha però ritenuto sufficiente la sola istanza amministrativa ai fini della legittimazione processuale del curatore.

  • art. 1 TUIR

    Rilevato in relazione alla soggettività passiva dell'imposta sulla plusvalenza: il giudice di prime cure aveva osservato che gli eredi possiedono i poteri sui beni ereditari e quindi risultano soggetti all'imposizione.

  • art. 38 DPR 602/1973

    Norma concernente l'attività amministrativa di rimborso: il giudice ha precisato che si tratta di una disposizione amministrativa e non attribuisce di per sé la legittimazione processuale a proporre ricorso in giudizio; l'eventuale competenza amministrativa non incide sulla titolarità del diritto di azione.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Civ. n. 10512/1991; Cass. nn. 4788/2017, 25150/2016)

    Giurisprudenza nazionale che sostiene che il curatore nell'eredità beneficiata agisce a tutela dei creditori e che il rilascio dei beni ai creditori limita la responsabilità dell'erede verso i debiti ereditari, rendendo l'azione per il rimborso principalmente nella sfera degli eredi.

Massime di principio

  • Il curatore dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, soprattutto se ha rilasciato i beni ai creditori, è legittimato a tutelare gli interessi dei creditori e non automaticamente gli interessi patrimoniali degli eredi; quindi non ha di norma titolo a proporre azioni per ottenere rimborsi tributari effettuati in realtà per vantaggio dell'erede.
  • Il semplice versamento dell'imposta da parte del curatore e la presentazione di istanza di rimborso in sede amministrativa non attribuiscono automaticamente la legittimazione processuale a impugnare il silenzio-rifiuto: la titolarità del diritto di azione dipende dalla qualità soggettiva rispetto alla controversia (interesse proprio vs interesse dei creditori).
  • Perché il curatore agisca legittimamente in giudizio per ottenere un rimborso a favore dell'eredità/degli eredi è necessario che provi che l'azione non pregiudica i creditori (ad es. che i creditori sono già stati soddisfatti o che l'eredità è incapiente), in mancanza della prova l'interesse da tutelare è quello degli eredi e dunque spetta agli eredi proporre l'azione.
  • L'art. 38 DPR 602/73 rileva per l'attività amministrativa di rimborso ma non può essere invocato per creare una titolarità processuale là dove la legge sostanziale e la funzione del curatore la escludano.
  • In casi analoghi, la prima verifica da compiere è la situazione patrimoniale dell'eredità e lo stato di soddisfazione dei creditori: se i creditori sono stati previamente soddisfatti o l'eredità è incapiente, può sussistere spazio per l'intervento (o per la legittimazione) dell'erede o del curatore, purché ciò sia provato.

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