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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 46 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Riscossione e misure cautelari - liti da riscossione - imposte dirette ed IVA - termine di prescrizione - decennale - sanzioni ed interessi - termine quinquennale - art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 472/97 - art. 2948, c.1, n. 4), c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'iscrizione ipotecaria stessa, censurando: nullità delle cartelle di pagamento per mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle aliquote; difetti di motivazione del preavviso; mancata notifica di atti interruttivi che potessero interrompere la prescrizione; e la decorrenza della prescrizione delle pretese fiscali, delle sanzioni e degli interessi.

La decisione

La Commissione ha parzialmente accolto gli appelli del contribuente. Ha dichiarato estinta per prescrizione l'intera pretesa relativa alla cartella notificata il 17/7/2003; ha dichiarato prescritti, limitatamente a sanzioni e interessi, i diritti portati nelle cartelle del 20/3/2006 e del 10/1/2008, mantenendo invece l'esigibilità delle imposte in esse contenute. L'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta nel complesso legittima, ma l'importo iscritto dovrà essere decurtato delle voci dichiarate prescritte. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    In mancanza di disposizioni specifiche, per le imposte dirette e l'IVA si applica la prescrizione decennale prevista da questa norma.

  • art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    Stabilisce il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni tributarie; pertanto le sanzioni si prescrivono in 5 anni dalla definitività della cartella non opposta.

  • art. 2948, comma 1, n. 4), c.c.

    Rilevante per la disciplina degli interessi: gli interessi seguono la specifica disciplina della prescrizione indicata dal codice civile, con conseguente diversa decorrenza rispetto alle imposte.

  • art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n. 602

    Norma sulle notificazioni degli atti di riscossione; la regolare notificazione del preavviso può essere attestata ai fini di procedere all'iscrizione ipotecaria.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato come ipotesi che, se applicabile (accertamento giurisdizionale passato in giudicato), può modificare la decorrenza della prescrizione; in mancanza di tale accertamento resta ferma la decorrenza ordinaria.

Massime di principio

  • Per imposte dirette e IVA, se non c'è una norma speciale, si applica la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.); quindi cartelle definitive rimangono efficaci per il recupero dell'imposta fino a 10 anni dalla loro irrevocabilità.
  • Le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni (art. 20, c.3, D.Lgs. 472/1997): anche se l'imposta è ancora esigibile, sanzioni e interessi possono essere già prescritti se è decorso il quinquennio o altro termine applicabile.
  • Gli interessi seguono la prescrizione regolata dal codice civile (art. 2948 c.c.); vanno quindi distinti dal capitale tributario ai fini della valutazione della prescrizione.
  • La notificazione della cartella e la mancata impugnazione rendono la cartella definitiva; la data di definitività è cruciale per far decorrere i termini di prescrizione di imposta, sanzioni e interessi.
  • L'onere della prova dell'interruzione della prescrizione (ad es. con atti esecutivi diversi dalla mera attestazione interna) grava sull'agente della riscossione e va fornito con mezzi di prova idonei.
  • Un'iscrizione ipotecaria può essere legittima anche se alcune voci della cartella sono ormai prescritte: l'importo iscritto deve però essere ridotto delle somme non più dovute per prescrizione.
  • La mancata impugnazione tempestiva della cartella rende difficoltose future contestazioni sul debito principale: non impugnare equivale a definitivezza e decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge.

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