Sentenza del 18/01/2021 n. 46 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Riscossione e misure cautelari - liti da riscossione - imposte dirette ed IVA - termine di prescrizione - decennale - sanzioni ed interessi - termine quinquennale - art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 472/97 - art. 2948, c.1, n. 4), c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'iscrizione ipotecaria stessa, censurando: nullità delle cartelle di pagamento per mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle aliquote; difetti di motivazione del preavviso; mancata notifica di atti interruttivi che potessero interrompere la prescrizione; e la decorrenza della prescrizione delle pretese fiscali, delle sanzioni e degli interessi.
La decisione
La Commissione ha parzialmente accolto gli appelli del contribuente. Ha dichiarato estinta per prescrizione l'intera pretesa relativa alla cartella notificata il 17/7/2003; ha dichiarato prescritti, limitatamente a sanzioni e interessi, i diritti portati nelle cartelle del 20/3/2006 e del 10/1/2008, mantenendo invece l'esigibilità delle imposte in esse contenute. L'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta nel complesso legittima, ma l'importo iscritto dovrà essere decurtato delle voci dichiarate prescritte. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
In mancanza di disposizioni specifiche, per le imposte dirette e l'IVA si applica la prescrizione decennale prevista da questa norma.
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Stabilisce il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni tributarie; pertanto le sanzioni si prescrivono in 5 anni dalla definitività della cartella non opposta.
art. 2948, comma 1, n. 4), c.c.
Rilevante per la disciplina degli interessi: gli interessi seguono la specifica disciplina della prescrizione indicata dal codice civile, con conseguente diversa decorrenza rispetto alle imposte.
art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n. 602
Norma sulle notificazioni degli atti di riscossione; la regolare notificazione del preavviso può essere attestata ai fini di procedere all'iscrizione ipotecaria.
art. 2953 c.c.
Richiamato come ipotesi che, se applicabile (accertamento giurisdizionale passato in giudicato), può modificare la decorrenza della prescrizione; in mancanza di tale accertamento resta ferma la decorrenza ordinaria.
Massime di principio
- Per imposte dirette e IVA, se non c'è una norma speciale, si applica la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.); quindi cartelle definitive rimangono efficaci per il recupero dell'imposta fino a 10 anni dalla loro irrevocabilità.
- Le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni (art. 20, c.3, D.Lgs. 472/1997): anche se l'imposta è ancora esigibile, sanzioni e interessi possono essere già prescritti se è decorso il quinquennio o altro termine applicabile.
- Gli interessi seguono la prescrizione regolata dal codice civile (art. 2948 c.c.); vanno quindi distinti dal capitale tributario ai fini della valutazione della prescrizione.
- La notificazione della cartella e la mancata impugnazione rendono la cartella definitiva; la data di definitività è cruciale per far decorrere i termini di prescrizione di imposta, sanzioni e interessi.
- L'onere della prova dell'interruzione della prescrizione (ad es. con atti esecutivi diversi dalla mera attestazione interna) grava sull'agente della riscossione e va fornito con mezzi di prova idonei.
- Un'iscrizione ipotecaria può essere legittima anche se alcune voci della cartella sono ormai prescritte: l'importo iscritto deve però essere ridotto delle somme non più dovute per prescrizione.
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella rende difficoltose future contestazioni sul debito principale: non impugnare equivale a definitivezza e decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge.
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