Sentenza del 18/01/2021 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Detraibilità spese di ristrutturazione edilizia. Art. 1 -L. 27/12/1997 n.449. Ristrutturazione abitazione principale e costruzione di autorimessa. Cumulabilità. Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda (1) la contestazione, da parte dell'Amministrazione, di detrazioni per spese sanitarie documentate da scontrini illeggibili e (2) il rifiuto di riconoscere la detraibilità separata delle spese relative alla ristrutturazione dell'abitazione principale e alla costruzione di un'autorimessa pertinenziale: l'Ufficio sosteneva che, trattandosi di pertinenza, il limite massimo detraibile fosse complessivamente di €48.000 e non cumulabile con i €48.000 dell'abitazione. La ricorrente invece sostiene che i due interventi sono fiscalmente autonomi e che ciascuno dà titolo a una propria detrazione fino al limite previsto dalla norma.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha deciso parzialmente a favore della contribuente: ha accolto l'appello principale riconoscendo che l'intervento di ristrutturazione dell'appartamento e l'intervento di costruzione dell'autorimessa sono fiscalmente autonomi ai sensi dell'art. 1 L. 27/12/1997 n.449, ciascuno soggetto a propria procedura e ai propri limiti (quindi non cumulabili tra loro ai fini del recupero della fiscalità). Ha però accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate sul punto delle spese sanitarie: la detrazione per medicinali richiede documentazione leggibile contenente natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario (art. 15 lett. c) TUIR) e il contribuente ha l'onere di conservare documenti idonei a consentire il controllo; la semplice illeggibilità del codice fiscale sugli scontrini non legittima la detrazione senza altri elementi di prova. Le spese di giudizio di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
Art. 1 L. 27/12/1997 n. 449
La norma agevolativa sulle ristrutturazioni consente di considerare interventi diversi (abitazione principale e pertinenza/autorimessa) come fiscalmente autonomi: ciascun intervento segue la propria procedura e soglia di detrazione/recupero, senza cumulabilità automatica dei limiti.
Art. 15 lett. c) T.U.I.R.
Per la detrazione delle spese sanitarie l'acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o da scontrino fiscale che indichi natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario; il contribuente ha l'onere di conservare documentazione leggibile per il periodo utile ai controlli e, in mancanza, può fornire ulteriori elementi di prova.
Art. 52 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
Norma che autorizza l'Agenzia delle Entrate a stare in giudizio; utilizzata in sede di costituzione e appello incidentale.
Art. 817 c.c. (richiamato)
Ricorda i criteri civilistici per la qualificazione di pertinenza (volontà del titolare e segni esteriori) ma la sentenza sottolinea che la qualificazione ai fini tributari va letta alla luce della ratio della norma fiscale applicabile e non automaticamente secondo altri ambiti normativi.
Massime di principio
- Ai fini delle detrazioni previste dalla L. 449/1997, interventi su immobile principale e su sue pertinenze (es. autorimessa) possono essere considerati fiscalmente autonomi: ciascun intervento può dar luogo a una procedura e a un limite di detrazione distinti.
- La verifica se opere su immobile e pertinenza debbano essere trattate unitariamente va fatta alla luce della ratio e del testo della norma fiscale applicabile, non solo secondo definizioni civilistiche o di altri ambiti normativi.
- La fruizione dell'incentivo fiscale è connessa alla legalità e alla regolarità degli interventi: la norma mira anche a scoraggiare l'abusivismo e il lavoro nero, perciò l'interpretazione non deve svuotare queste finalità.
- Per le detrazioni fiscali di modico importo (es. spese sanitarie) il contribuente resta comunque tenuto a conservare documentazione leggibile per il periodo dei controlli; la semplice illeggibilità degli scontrini non è automaticamente sufficiente a giustificare la detrazione senza elementi probatori idonei.
- In caso di pronunciamenti parziali favorevoli a entrambe le parti, è pratica possibile la compensazione delle spese di lite tra i gradi di giudizio.
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