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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 65 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Ricorso in riassunzione relativo alla compensazione delle spese di lite decisa dalla CTR; la Cassazione aveva annullato il capo della sentenza relativo alla compensazione per motivazione generica, rimettendo la quantificazione delle spese. La contribuente chiedeva la rifusione delle spese per tutti i gradi (primo grado, appello, Cassazione e presente giudizio di rinvio) con applicazione delle tabelle ministeriali (DM 55/2014 e DM 37/2018) e aumenti previsti; l'Agenzia contestava la qualificazione della propria impugnativa e sosteneva la correttezza della compensazione, invocando anche l'incertezza giurisprudenziale.

La decisione

Il ricorso in riassunzione è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. (come modificato), dato la doppia soccombenza dell'Ufficio e l'assenza di ragioni gravi ed eccezionali esplicitate nella motivazione. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese dei quattro giudizi (primo grado, appello, Cassazione e rinvio) maggiorate del 50% ai sensi degli artt. 15, co. 2° septies, e 17‑bis del D.Lgs. 546/92 per l'irragionevole rifiuto della proposta di mediazione. Liquidazione specifica: 600 euro per il primo grado (400+50%), 900 euro per l'appello (600+50%), 1.200 euro per la Cassazione (800+50%) e 450 euro per il giudizio di rinvio (300+50%), per un totale di 3.150 euro oltre spese e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente per la rifusione delle spese di lite; nel caso il giudice ha comunque quantificato le spese da porre a carico della parte soccombente.

  • art. 92 c.p.c., comma 2 (modificato dalla L. 18/06/2009 n.69, art.45, comma 11)

    se vi è soccombenza reciproca o ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti

    La Corte ha ritenuto applicabile la norma al giudizio iniziato dopo il 4/7/2009 ma ha escluso la compensazione perché la CTR non aveva fornito le ragioni specifiche e illeggibili della compensazione; la motivazione generica non è sufficiente.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 15, co. 2° septies

    Norma utilizzata per maggiorare le spese di lite del 50% in presenza di particolari comportamenti dell'Amministrazione (collegata al rifiuto irriguardoso della mediazione); applicata per aumentare gli importi liquidati.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 17‑bis

    Richiamato per giustificare la maggiorazione e la disciplina delle spese in materia tributaria; la sentenza applica l'aumento del 50% per il comportamento dell'Ufficio e richiama la disciplina sulla mediazione tributaria.

  • Decreti Ministeriali 55/2014 e 37/2018

    Tabelle tariffarie richiamate dalla ricorrente per la determinazione del compenso legale; il giudice ha disposto la liquidazione seguendo i criteri e i valori tabellari indicati (con le maggiorazioni deliberate).

Massime di principio

  • La compensazione delle spese tra le parti richiede motivazione dettagliata ed esplicita: una formula generica ('particolarità della vicenda') non consente il controllo di merito ed è insufficiente per giustificare la compensazione.
  • Se l'Amministrazione pubblica è soccombente in più gradi di giudizio, il contribuente può ottenere la rifusione delle spese per tutti i gradi, salvo che il giudice indichi espressamente e motivatamente ragioni gravi ed eccezionali per compensarle.
  • Le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 546/92 possono essere applicate quando l'Ufficio rifiuta irragionevolmente forme di composizione (es. mediazione); ciò comporta un aumento percentuale delle somme dovute a titolo di spese legali.
  • In sede di riassunzione dopo la Cassazione che ha annullato solo il capo relativo alle spese, il giudice del rinvio deve limitarsi a riesaminare e quantificare le spese, non a riesaminare il merito della controversia oltre il tema rinviato.
  • L'argomento dell'incertezza giurisprudenziale può giustificare la scelta dell'Amministrazione di proporre impugnativa, ma non è di per sé sufficiente a giustificare la compensazione delle spese senza motivazione puntuale e documentata.
  • Per la liquidazione dei compensi possono essere utilizzate le tabelle ministeriali (DM 55/2014 e DM 37/2018); è opportuno indicare e documentare gli esborsi e le voci di rimborso per ottenerne il ristoro.

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