Sentenza del 18/01/2021 n. 65 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso in riassunzione relativo alla compensazione delle spese di lite decisa dalla CTR; la Cassazione aveva annullato il capo della sentenza relativo alla compensazione per motivazione generica, rimettendo la quantificazione delle spese. La contribuente chiedeva la rifusione delle spese per tutti i gradi (primo grado, appello, Cassazione e presente giudizio di rinvio) con applicazione delle tabelle ministeriali (DM 55/2014 e DM 37/2018) e aumenti previsti; l'Agenzia contestava la qualificazione della propria impugnativa e sosteneva la correttezza della compensazione, invocando anche l'incertezza giurisprudenziale.
La decisione
Il ricorso in riassunzione è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. (come modificato), dato la doppia soccombenza dell'Ufficio e l'assenza di ragioni gravi ed eccezionali esplicitate nella motivazione. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese dei quattro giudizi (primo grado, appello, Cassazione e rinvio) maggiorate del 50% ai sensi degli artt. 15, co. 2° septies, e 17‑bis del D.Lgs. 546/92 per l'irragionevole rifiuto della proposta di mediazione. Liquidazione specifica: 600 euro per il primo grado (400+50%), 900 euro per l'appello (600+50%), 1.200 euro per la Cassazione (800+50%) e 450 euro per il giudizio di rinvio (300+50%), per un totale di 3.150 euro oltre spese e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Norma invocata dalla ricorrente per la rifusione delle spese di lite; nel caso il giudice ha comunque quantificato le spese da porre a carico della parte soccombente.
art. 92 c.p.c., comma 2 (modificato dalla L. 18/06/2009 n.69, art.45, comma 11)
se vi è soccombenza reciproca o ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti
La Corte ha ritenuto applicabile la norma al giudizio iniziato dopo il 4/7/2009 ma ha escluso la compensazione perché la CTR non aveva fornito le ragioni specifiche e illeggibili della compensazione; la motivazione generica non è sufficiente.
D.Lgs. 546/1992, art. 15, co. 2° septies
Norma utilizzata per maggiorare le spese di lite del 50% in presenza di particolari comportamenti dell'Amministrazione (collegata al rifiuto irriguardoso della mediazione); applicata per aumentare gli importi liquidati.
D.Lgs. 546/1992, art. 17‑bis
Richiamato per giustificare la maggiorazione e la disciplina delle spese in materia tributaria; la sentenza applica l'aumento del 50% per il comportamento dell'Ufficio e richiama la disciplina sulla mediazione tributaria.
Decreti Ministeriali 55/2014 e 37/2018
Tabelle tariffarie richiamate dalla ricorrente per la determinazione del compenso legale; il giudice ha disposto la liquidazione seguendo i criteri e i valori tabellari indicati (con le maggiorazioni deliberate).
Massime di principio
- La compensazione delle spese tra le parti richiede motivazione dettagliata ed esplicita: una formula generica ('particolarità della vicenda') non consente il controllo di merito ed è insufficiente per giustificare la compensazione.
- Se l'Amministrazione pubblica è soccombente in più gradi di giudizio, il contribuente può ottenere la rifusione delle spese per tutti i gradi, salvo che il giudice indichi espressamente e motivatamente ragioni gravi ed eccezionali per compensarle.
- Le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 546/92 possono essere applicate quando l'Ufficio rifiuta irragionevolmente forme di composizione (es. mediazione); ciò comporta un aumento percentuale delle somme dovute a titolo di spese legali.
- In sede di riassunzione dopo la Cassazione che ha annullato solo il capo relativo alle spese, il giudice del rinvio deve limitarsi a riesaminare e quantificare le spese, non a riesaminare il merito della controversia oltre il tema rinviato.
- L'argomento dell'incertezza giurisprudenziale può giustificare la scelta dell'Amministrazione di proporre impugnativa, ma non è di per sé sufficiente a giustificare la compensazione delle spese senza motivazione puntuale e documentata.
- Per la liquidazione dei compensi possono essere utilizzate le tabelle ministeriali (DM 55/2014 e DM 37/2018); è opportuno indicare e documentare gli esborsi e le voci di rimborso per ottenerne il ristoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2021Sentenza del 18/01/2021 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 18 gen 2021Sentenza del 18/01/2021 n. 35 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 gen 2021Sentenza del 18/01/2021 n. 46 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 gen 2021Sentenza del 18/01/2021 n. 57 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 18 gen 2021Sentenza del 18/01/2021 n. 63 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 18 gen 2021Sentenza del 18/01/2021 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →