Sentenza del 21/02/2018 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - giudizio direvocazione - revocazione straordinaria - ricorso - termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha sostenuto che il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate fosse tardivo e quindi inammissibile. La revocazione, fondata sui motivi di cui all'art. 395, numeri 1 e 3, c.p.c., riguardava il presunto dolo della contribuente e il recupero di un documento decisivo, costituito dalla sentenza della CTP di Vicenza n. 66/01/2010. L'Agenzia aveva acquisito copia autentica di tale sentenza il 23 giugno 2011, mentre il ricorso per revocazione era stato depositato il 26 gennaio 2012 e notificato il 31 gennaio 2012, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso in riassunzione della contribuente e ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per revocazione dell'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza è stato annullato l'avviso di liquidazione relativo al disconoscimento delle agevolazioni prima casa. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese dei vari giudizi, per complessivi 12.081 euro, oltre spese generali, accessori e oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 51, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni, decorrenti, nei casi di revocazione straordinaria, dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, sono state dichiarate false le prove, è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza relativa al dolo del giudice.
Per la revocazione straordinaria tributaria il termine è di 60 giorni e decorre dall'effettiva conoscenza del fatto o dal recupero del documento decisivo, non dalla notificazione della sentenza impugnata.
Art. 64, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 546/1992
Le sentenze possono essere impugnate per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.; se il fatto che giustifica la revocazione si verifica durante il termine ordinario di impugnazione, quest'ultimo è prorogato in modo da consentire sessanta giorni dalla scoperta o dal recupero.
La disciplina della revocazione straordinaria opera anche rispetto ai termini ordinari di impugnazione: se il fatto revocatorio emerge dopo la scadenza, decorre un nuovo termine di 60 giorni; se emerge prima, il termine ordinario viene adeguato per garantire comunque 60 giorni dall'evento.
Art. 395, numeri 1 e 3, c.p.c.
Revocazione per dolo di una parte in danno dell'altra e per ritrovamento di un documento decisivo non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Il dolo o il recupero del documento decisivo costituiscono motivi di revocazione straordinaria e fanno decorrere il termine dalla loro scoperta o disponibilità.
Art. 326, comma 1, c.p.c.
Il termine per proporre la revocazione decorre dalla notificazione della sentenza, salvo i casi di revocazione straordinaria.
Nei casi straordinari il termine non dipende dalla notificazione della sentenza, ma dalla conoscenza del fatto che fonda la revocazione.
Art. 63, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo una pronuncia di cassazione con rinvio, consentendo al giudice di rinvio di conformarsi ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
È stato richiamato per la liquidazione delle spese legali secondo lo scaglione di valore applicabile.
Massime di principio
- Nella revocazione straordinaria tributaria il termine per impugnare è normalmente di 60 giorni e decorre dal momento in cui il ricorrente scopre il dolo o recupera il documento decisivo.
- La notificazione della sentenza non fa decorrere il termine nei casi di revocazione straordinaria: è determinante la data di effettiva conoscenza dell'evento revocatorio.
- Chi propone la revocazione deve indicare e dimostrare la data dalla quale il termine deve essere calcolato; l'omessa prova della tempestività può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Il termine decorre dalla disponibilità concreta del documento decisivo, come l'acquisizione di una copia autentica, se tale momento consente di conoscere e utilizzare il documento nel giudizio.
- Anche quando il motivo di revocazione appare fondato nel merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se proposto oltre il termine perentorio.
- Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, resta ferma la sentenza precedente e possono essere annullati gli atti impositivi che quella sentenza aveva già ritenuto illegittimi.
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