Cassazione Penale, Ordinanza n. 00665/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che ribadiva la responsabilità penale dell'imputato, resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua penale responsabilità per il reato di occupazione/lavoro di cittadino straniero privo di permesso di soggiorno, di cui all'art. 22, comma 12, T.U. immigrazione. La Corte di cassazione rileva che il terzo motivo di ricorso è genericamente confutativo dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, già adeguatamente riscontrati dal giudice di merito anche con riguardo alla natura subordinata dell'attività svolta dal soggetto privo di permesso. I primi due motivi vengono qualificati come mere censure di controvalutazione del compendio probatorio, quindi non idonee a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, T.U. imm.
La disposizione è richiamata come base della responsabilità penale confermata nei confronti dell'imputato; il giudice di legittimità prende atto che la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato la fattispecie sulla base dei fatti accertati in merito allo svolgimento di attività subordinata da parte di soggetto privo di permesso di soggiorno.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico i presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze che si risolvono in una mera diversa lettura del compendio probatorio hanno carattere controvalutativo e non sono idonee a fondare un valido motivo di legittimità.
- Quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato sull'accertamento degli elementi fattuali, inclusa la natura subordinata dell'attività svolta, la censura di cassazione non può limitarsi a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
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