Cassazione Civile, Ordinanza n. 38256/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha ordinato che, nell'intestazione dell'ordinanza n. 27345/2019, il nome "Annalisa Di Paolantonio" fosse sostituito con "Francesca Spena". Ha inoltre disposto l'annotazione del provvedimento in calce all'originale dell'ordinanza e ha escluso la regolazione delle spese. Si tratta di una pronuncia puramente rettificativa, senza incidenza sul merito della controversia originaria.
Esito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La vicenda non riguarda il merito della controversia originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 27345/2019. Nel provvedimento da correggere risultava indicato, nell'intestazione, un componente del collegio diverso da quello effettivamente deliberante. Dalla documentazione interna della camera di consiglio risultava infatti che il nominativo riportato era stato interlineato per incompatibilità, perché quel consigliere aveva già partecipato al giudizio definito dalla decisione impugnata. Il ricorrente aveva depositato una memoria con perplessità e dubbi sulla correzione, ma la Corte ha ritenuto tali osservazioni irrilevanti in un procedimento qualificato come esclusivamente amministrativo. La Corte ha quindi disposto la rettifica dell'intestazione dell'ordinanza, sostituendo il nominativo errato con quello corretto, nel rispetto dell'ordine di anzianità dei componenti del collegio.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa del procedimento di correzione dell'errore materiale in sede di legittimità.
È richiamato quale norma procedurale applicabile alla trattazione camerale del procedimento.
art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168
È indicato come disposizione che ha novellato gli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nell'intestazione di un provvedimento di legittimità può essere corretto quando risulti documentalmente la difformità tra il testo pubblicato e la composizione effettiva del collegio deliberante.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si riapre il merito della decisione precedente, poiché la verifica è limitata alla mera rettifica di un dato formale e amministrativo.
- Le contestazioni che attengono al contenuto sostanziale della decisione o che non incidono sulla mera inesattezza materiale non assumono rilievo nel procedimento di correzione.
- Quando la correzione riguarda esclusivamente un dato formale del provvedimento, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
- La rettifica deve essere effettuata in modo da ripristinare la corretta identificazione del collegio e la corrispondenza tra intestazione e deliberazione effettiva.
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