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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33507/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione risarcitoria proposta dal fallimento di una società nei confronti della persona fisica che ne era amministratrice unica, per asseriti atti di distrazione del patrimonio sociale. In particolare, si deduceva che la convenuta, quale amministratrice sia della società fallita sia di un'altra società collegata, avesse ceduto a prezzo inferiore al mercato le quote di quest'ultima società, operazione che avrebbe inciso negativamente sul patrimonio della fallita e sulle ragioni dei creditori. Il Tribunale accolse la domanda e liquidò il danno sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che stimava il valore delle quote e del compendio immobiliare della società ceduta. La Corte d'appello confermò. Con il ricorso per cassazione furono proposti due motivi: 1) violazione delle norme sulla consulenza tecnica d'ufficio e nullità del procedimento/sentenza, per avere il c.t.u. acquisito e utilizzato il bilancio della società al 31 dicembre 2002, documento ritenuto tardivamente prodotto e non acquisibile perché diretto a provare fatti principali della domanda; si lamentava inoltre che la Corte territoriale avesse valorizzato la mancata tempestiva eccezione di nullità e la pubblicazione del bilancio nel registro imprese; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova ritenendo fittizie alcune passività iscritte nel bilancio, mentre spettava all'attore dimostrarne la fittizietà quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la decisione d'appello era sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente: la ricorrente non aveva dedotto di avere tempestivamente eccepito, con specifico riferimento al documento e alla consulenza, la nullità della c.t.u. nella prima difesa utile né di averla riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. In applicazione del regime delle nullità relative della c.t.u. e dei documenti acquisiti dal consulente, la censura era quindi inidonea a scalfire la sentenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso qualsiasi inversione dell'onere della prova: i giudici di merito avevano ritenuto provata la fittizietà delle passività sulla base di una valutazione di non attendibilità delle appostazioni, supportata dalla consulenza e da motivazione congrua, non già per carenza di prova contraria a carico della convenuta. Il ricorso è stato dunque respinto; non essendosi difeso il fallimento intimato, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 194, 195 e 198 c.p.c.

    Richiamati per delimitare i poteri del consulente tecnico d'ufficio e le modalità di svolgimento dell'attività peritale, ma la Corte ha affermato che la nullità derivante dall'acquisizione di documenti diretti a provare fatti principali è relativa e deve essere tempestivamente eccepita.

  • artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente come norme violate in tema di consulenza tecnica e acquisizione documentale; la Corte non ne ha tratto una diversa regola rispetto ai limiti e alle preclusioni della nullità relativa.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4

    Usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza.

  • art. 157 c.p.c.

    comma 2; art. 161, primo comma

    La nullità relativa derivante dall'acquisizione di documenti da parte del c.t.u. va eccepita dalla parte nella prima difesa o istanza successiva; se non tempestivamente dedotta, si sana e non è rilevabile d'ufficio.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la nullità assoluta della c.t.u. è rilevabile d'ufficio o come motivo di impugnazione, mentre nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse una nullità assoluta.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione del riparto dell'onere probatorio, precisando che i giudici di merito non hanno invertito l'onere della prova ma hanno valutato come provata la fittizietà delle passività sulla base delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti necessari allo svolgimento dell'incarico anche se non prodotti tempestivamente dalle parti, ma non può utilizzare documenti diretti a provare i fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni oltre i limiti fissati dalla disciplina processuale.
  • Se l'acquisizione da parte del c.t.u. di un documento diretto a provare un fatto principale determina una nullità relativa, la parte interessata deve eccepirla nella prima difesa o istanza successiva e, se necessario, riproporla in sede di precisazione delle conclusioni; altrimenti la nullità si sana.
  • La parte che impugna una sentenza per illegittima acquisizione documentale da parte del c.t.u. deve censurare specificamente tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; se ne resta una autonoma e sufficiente, il motivo è inidoneo a determinare la cassazione.
  • Non integra violazione dell'art. 2697 c.c. la decisione di merito che, sulla base di elementi istruttori e di una consulenza congruamente motivata, ritenga provato un fatto costitutivo della domanda; l'inversione dell'onere della prova ricorre solo quando il giudice ponga a carico di una parte la dimostrazione di un fatto che invece deve essere provato dall'altra.
  • La valutazione di attendibilità o inattendibilità di poste di bilancio, se sorretta da motivazione logica e da riscontri istruttori, è insindacabile in cassazione come apprezzamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieProveResponsabilità civile
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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