Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un ente regionale per il diritto allo studio universitario contro un professionista, finalizzata alla restituzione di euro 27.094,88 versati il 20 ottobre 2015 a titolo di IVA e cassa previdenza. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., accolse la domanda e ordinò la restituzione; la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettò poi l'appello del professionista confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il soccombente propose ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nel testo esaminato la Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 7 luglio 2020, ma non aveva depositato, nel termine dell'art. 369 c.p.c., la relata di notifica o la documentazione equivalente. La Corte osserva che tale onere discende dalla stessa dichiarazione contenuta nel ricorso, che fa decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c.; inoltre, la successiva produzione è ormai tardiva ex art. 372 c.p.c. Né può valere la c.d. prova di resistenza, perché il ricorso è stato notificato il 5 ottobre 2020, oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (3 luglio 2020).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione (o della documentazione equivalente in caso di notifica via PEC). Ha ritenuto irrilevante la successiva produzione e non applicabile la prova di resistenza, poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c.
richiamato solo per descrivere il rito seguito in primo grado, senza specifiche questioni interpretative
termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso per cassazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione
onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica
la mancata produzione, nel termine, della sentenza con relata di notifica determina improcedibilità del ricorso e non è sanata da produzione successiva
senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
la produzione documentale successiva non può sanare l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c., se tardiva
art. 24 Cost.
non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost.
la sanzione processuale dell'improcedibilità è ritenuta compatibile con il diritto di difesa
art. 111 Cost.
non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost.
la sanzione processuale dell'improcedibilità è ritenuta compatibile con il giusto processo
art. 6 CEDU
l'adempimento richiesto è considerato compatibile con il diritto a un equo processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
è il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La parte che, nel ricorso per cassazione, dichiari l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata assume su di sé l'onere di depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, o la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC.
- L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione e non può essere sanato da una produzione documentale successiva se ormai tardiva.
- La c.d. prova di resistenza consente di superare il difetto documentale solo se il ricorso risulti notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza; se tale termine è superato, il ricorso resta improcedibile.
- La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l'art. 6 CEDU, perché costituisce un onere processuale preliminare volto a verificare tempestività e regolarità dell'impugnazione.
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