Cassazione Penale, Ordinanza n. 35353/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
La decisione riguarda un imputato già condannato nei precedenti gradi per il reato tributario di dichiarazione fraudolenta. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla questione della pena, ha dichiarato l'imputato immeritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena; 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un teste indicato come imputato in procedimento connesso e del materiale raccolto dalla Guardia di Finanza. Ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo, osservando che, essendo stato disposto il rinvio dalla precedente sentenza di legittimità esclusivamente sulla determinazione della pena, si era formato il giudicato progressivo sulla responsabilità e non potevano essere più dedotte questioni attinenti all'accertamento del reato o alla prescrizione sopravvenuta. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva neppure indicato quando la prescrizione sarebbe maturata e che, in ogni caso, la sentenza impugnata aveva correttamente collocato la scadenza del termine al 28 settembre 2025. Quanto al secondo motivo, ha giudicato congrua e non illogica la motivazione del diniego della sospensione condizionale, fondata sia sui precedenti penali sia sulla mancanza di segnali di resipiscenza o di condotte riparatorie, oltre che sulla gravità del meccanismo fraudolento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000
indicato come norma incriminatrice del reato tributario contestato; la Corte richiama il termine di prescrizione aumentato ai sensi degli artt. 2 e 17 del decreto.
richiamato per l'aumento del termine di prescrizione del reato tributario.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
richiamato insieme all'art. 17 per il computo del termine prescrizionale del reato tributario.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, si forma un giudicato progressivo sulla responsabilità penale; nel giudizio di rinvio non possono più essere sollevate questioni sull'accertamento del reato o sulla prescrizione maturata successivamente all'annullamento parziale.
- L'eccezione di prescrizione deve essere specificamente allegata e indicata nei suoi termini temporali; la mera deduzione astratta, in mancanza di indicazione del momento di maturazione, è insufficiente.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se sorretto da motivazione complessiva non manifestamente illogica, potendo fondarsi sui precedenti penali e su elementi negativi sulla prognosi di futura astensione dal reato, come l'assenza di resipiscenza o di condotte riparatorie.
- In sede di legittimità, quando il ricorso è inammissibile, non si instaura una valida impugnazione e ciò impedisce la dichiarazione della prescrizione del reato.
Come è indicizzato
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