Cassazione Penale, Ordinanza n. 22587/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna già confermata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato l'abitualità del comportamento come ostativa all'applicazione dell'istituto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale era stata confermata la condanna in appello; il testo non fornisce ulteriori sviluppi interpretativi.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito valorizza l'abitualità del comportamento come elemento ostativo; la censura che si limita a riproporre questioni già disattese è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivate in modo non illogico dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se il comportamento dell'imputato presenta profili di abitualità, trattandosi di elemento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità.
- La deduzione di vizio di motivazione non è sufficiente se non si confronta con le ragioni puntuali poste a base della decisione impugnata e non evidenzia un effettivo deficit argomentativo.
Come è indicizzato
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