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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37429/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per il reato di rapina, riconoscendo le attenuanti generiche e disponendo la sospensione condizionale della pena. Con un unico motivo la difesa ha denunciato vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto doglianze relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo che si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la doglianza riguardava solo la motivazione sul trattamento sanzionatorio e non denunciava una pena fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge; inoltre la sentenza impugnata conteneva una motivazione specifica sugli indici considerati per la dosimetria e per la concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il controllo di legittimità è limitato; non sono deducibili in cassazione le censure sulla pena se non si traducono in illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è censurabile con ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. nei limiti richiamati dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito mediante concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo scrutinio sul merito della dosimetria della pena, salvo che si deduca una vera e propria illegalità della sanzione.
  • Sono ammissibili soltanto le doglianze che incidono sulla validità della scelta concordata o sulla corrispondenza tra l'accordo e la decisione, non quelle che ripropongono motivi rinunciati o questioni incompatibili con la struttura del concordato.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si limita a contestare la motivazione sulla pena e sulle attenuanti generiche, se la sentenza dà conto in modo specifico degli elementi considerati e la pena resta nei limiti legali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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